Natura del rapporto tra amministratore e società di capitali e possibile gratuità dell’attività prestata
Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l’art. 36 Cost., né l’art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c. Ciò in quanto i compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell’impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicché, quand’anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all’attività di un prestatore d’opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante dal contratto d’opera, intellettuale o non intellettuale. Ne deriva, per la specialità del rapporto, l’inapplicabilità dell’articolo 36 Cost. e la legittimità di una previsione statutaria che stabilisca la gratuità dell’esercizio delle funzioni di amministratore di società.
L’onerosità dell’incarico non ha carattere inderogabile. Conseguentemente, al fine di individuare come sia regolamentato il rapporto della società con l’amministratore sotto il profilo economico, occorre fare riferimento, in primo luogo, allo statuto sociale a cui l’amministratore, nell’accettare la nomina, necessariamente aderisce e, in secondo luogo, alle delibere delle assemblee dei soci; si tratta insomma di materia del tutto disponibile e subordinata alle disposizioni statutarie ed alla volontà assembleare, fermo restando che, in presenza di gratuità dell’incarico oppure di compenso statutariamente subordinato alla volontà assembleare, l’amministratore ben può non accettare la nomina.
Prova del diritto al compenso dell’amministratore e delibera di approvazione del bilancio
Con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall’assemblea (art. 2630, co. 2 c.c., abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 61 del 2002); la distinta previsione delle delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364, n. 1 e 3 c.c.); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, co. 2 c.c.). Conseguentemente, l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’art. 2389 c.c., salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.
Inammissibilità, per mancanza di sussidiarietà, di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere la sospensione degli effetti di una delibera di s.r.l. di aumento di capitale
Nelle società di capitali, la sospensione degli effetti di deliberazioni degli organi sociali, quand’anche incidenti sul mantenimento della posizione sociale di uno o più soci, può essere richiesta, a norma dell’art. 2378, co. 4, c.c. (richiamato, per le s.r.l., dall’art. 2479-ter, c.c.), soltanto con ricorso depositato contestualmente alla proposizione di un’azione di annullamento o nullità della relativa deliberazione, con la conseguenza che risulta preclusa al socio la possibilità di ottenere la medesima tutela mediante l’esperimento del rimedio residuale e “atipico” di cui all’art. 700 c.p.c. [ LEGGI TUTTO ]