Esclusione di socio di cooperativa edilizia e garanzia fideiussoria per immobili da costruire
L’obbligo di prestare garanzia fideiussoria a favore di acquirenti di immobile da costruire, di cui all all’art. 2 d. lgs. 122/2005, non trova applicazione in caso di promesse di vendita di immobili “sulla carta”, con ciò intendendosi gli immobili da costruire in relazione ai quali il permesso di costruire non sia ancora stato richiesto [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto valida la delibera di esclusione di un socio di cooperativa edilizia per mancato pagamento di somme dovute alla società, in presenza di una clausola statutaria che prevedeva l’esclusione del socio per tale specifica ipotesi di inadempimento. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto non condivisibile la giustificazione portata dal socio inadempiente consistente nel mancato rilascio da parte della società delle garanzie fideiussorie previste per legge, stante l’assenza dell’obbligo di prestare alcuna garanzia fideiussoria nel caso concreto di immobile da costruire per cui non era ancora stato richiesto il permesso di costruire].
Deve ritenersi valida la fideiussione rilasciata da un c.d. Confidi minore iscritto – nell’apposito elenco – nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario.