Scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea
Scioglimento anticipato di s.r.l. per impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea
In base al disposto dell’articolo 2484, n. 3, c.c. lo scioglimento anticipato delle società a responsabilità limitata può avvenire qualora vi sia una “continua inattività” dell’assemblea o qualora sussista una “impossibilità di funzionamento” della stessa, ovvero quando un insanabile contrasto tra i soci renda l’organo assembleare incapace – in maniera stabile ed irreversibile – di assolvere le sue funzioni essenziali.
Nelle fattispecie in cui vi siano solo due soci paritetici, la sussistenza di un’insanabile conflittualità tra gli stessi, e il conseguente venire meno della fiducia reciproca, rende inevitabilmente impraticabili i meccanismi assembleari previsti dalla legge, con la conseguente impossibilità di un corretto, disteso e proficuo svolgimento dell’attività sociale. Appare del tutto irrilevante che tale impossibilità si configuri come una “continua inattività” dell’assemblea a causa della mancata partecipazione di un socio alle riunioni assembleari, posto che il dissidio tra i due soci paritetici, rendendo impossibile il raggiungimento delle maggioranze necessarie, provocherebbe comunque “un’impossibilità di funzionamento” dell’assemblea, integrando una causa tipica di scioglimento dell’ente.
Non è affetta da invalidità la delibera assunta sulla base di voto determinante espressa da un socio il cui acquisto della quota sia stato, successivamente alla deliberazione, dichiarato invalido
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, che invero è necessaria non per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, ma solo per la sua opponibilità alla società stessa, con la conseguenza che la prova dell’accordo, tra le parti, può essere data attraverso qualunque mezzo istruttorio, anche indiziario. Viceversa, la forma scritta -e, precisamente, l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate- è necessaria per potere eseguire il deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (forma integrativa o ad regularitatem); solo dal momento dell’iscrizione dell’atto il trasferimento infatti sarà efficace nei confronti dei terzi e della società, che è e rimane soggetto terzo ed estraneo al trasferimento. [ LEGGI TUTTO ]
Validità e meritevolezza della clausola della roulette russa inserita nel patto parasociale
La clausola antistallo funzionale a risolvere le situazioni di impossibilità deliberativa di un organo e, quindi, di stallo decisionale che possono determinarsi laddove i soci detengano ciascuno una partecipazione pari alla metà del capitale sociale è un negozio legislativamente atipico valido in termini di liceità e rispondente ad interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento [ LEGGI TUTTO ]
Presupposti della dichiarazione giudiziale di scioglimento della società ex art. 2484, co. 1, n. 3 e della nomina giudiziale dei liquidatori ex art. 2487, co. 2
Ai fini della dichiarazione giudiziale di scioglimento della società ex art. 2484, co. 1, n. 3, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società sulla base degli elementi oggettivi indicati dalla legge. In particolare, egli non può escludere [ LEGGI TUTTO ]
Impossibilità di funzionamento dell’assemblea e condizioni per la nomina di un liquidatore giudiziale di s.r.l.
In difetto di elementi comprovanti una continuativa inattività o una cristallizzata impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare, non sussistono le condizioni di legge per procedere alla nomina per la società di un liquidatore giudiziale. [ LEGGI TUTTO ]