Delibera sostitutiva di delibera invalida: effetti
La ratio dell’art. 2377 c.c. è quella di far salve le situazioni di fatto ed i diritti acquisiti medio tempore in forza di una deliberazione invalida, poi sostituita ed emendata da una valida; la norma in esame non trova invece applicazione laddove la società si sia limitata a revocare la precedente deliberazione impugnata e ad adottarne un’altra di tenore non coincidente; invero l’assemblea, nella sua autonomia, può revocare una precedente deliberazione, purché non ne siano coinvolti diritti di terzi o diritti ormai acquisiti dai soci, e adottarne una nuova, con la conseguenza che nessun effetto è più prodotto dalla deliberazione revocata ma solo da quella nuova, a partire dalla sua adozione. In tale seconda ipotesi, quando, cioè, nessun diritto è stato acquisito da soci o terzi in forza della delibera invalida, questa, una volta sostituita da altra, è tamquam non esset e il suo annullamento non può rispondere ad alcun interesse apprezzabile – a meno che anche la delibera sostitutiva sia viziata, ma, in tal caso, occorre che la domanda di annullamento o dichiarazione di nullità sia principalmente diretta contro questa seconda deliberazione, perché solo a seguito del suo accoglimento potrebbe tornare attuale, insieme con la delibera originaria, l’interesse a coltivarne l’impugnazione.
La prova dell’incapacità naturale del socio in un caso di impugnazione di delibere assembleari
L’incapacità naturale si riferisce alla situazione in cui una persona, per non essendo assoggettata ad una limitazione della capacità di agire, sia incapace di intendere o di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento della conclusione dell’atto e richiede, ai fini del suo accertamento, una prova rigorosa e precisa. [Nel caso di specie, un socio di società a responsabilità limitata aveva impugnato alcune delibere assembleari, nonché un atto di scissione deliberato in occasione di una di esse, deducendo di versare in uno stato di incapacità naturale al momento dell’approvazione delle deliberazioni. Il Tribunale ha tuttavia rigettato la domanda in quanto, pur risultando documentata dall’attore una situazione di incapacità fisica, era assente la prova di una patologia psichica valevole ad alterare la corretta formazione del consenso].
Riduzione dei membri del CdA e abuso di maggioranza
Non è consentito all’assemblea, prima della scadenza del mandato, sostituire l’organo amministrativo senza che ciò trovi giustificazione nell’esigenza di tutelare uno specifico e ben individuato interesse sociale, se ciò comporta un danno ad altri; ogni deliberazione assembleare adottata arbitrariamente dal socio di maggioranza e dannosa per il socio di minoranza, infatti, risulta connotata da abuso. [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione delibera di esclusione del socio accomandante di S.a.s.
Nel giudizio di opposizione avverso l’espulsione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante, anche se è consentita, come modalità equipollente d’instaurazione del contraddittorio, la citazione di tutti i soci, notificata nel termine di decadenza previsto dall’art. 2287 cod. civ.; conseguentemente, se la citazione è notificata al liquidatore nominato dal Tribunale e tuttora in carica secondo le risultanze del Registro delle Imprese, non risulta necessaria alcuna estensione del contraddittorio ex art. 106 c.p.c. ai singoli soci. [ LEGGI TUTTO ]