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19 Luglio 2024

Delibera di esclusione del socio: valida se i motivi sono espressamente indicati nella deliberazione

Nel giudizio di impugnazione avverso la delibera di esclusione, l’indagine deve essere limitata ai motivi espressamente indicati nella deliberazione non potendo essere indicati altri ex post in giudizio.

Le clausole di esclusione del socio, previste dall’atto costitutivo, devono essere definite in modo chiaro e ancorate a parametri oggettivi preventivamente determinati, ossia devono consentire di conoscere in anticipo quali siano le condotte incompatibili con la conservazione del rapporto sociale, garantendo così al socio escluso la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede di opposizione.

8 Settembre 2023

Legittimazione del rappresentante comune degli obbligazionisti all’impugnazione delle delibere assembleari

In mancanza di un’apposita previsione legislativa deve escludersi che il rappresentante comune degli obbligazionisti possa impugnare le deliberazioni dell’assemblea dei soci per vizi determinanti l’annullabilità delle stesse. Ma anche qualora si volesse ritenere ammissibile l’impugnazione, il ritardo nella comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea al rappresentante comune degli obbligazionisti e l’impedito esercizio dell’intervento in assemblea non costituiscono vizi idonei a invalidare la delibera.

10 Luglio 2023

La prova dell’incapacità naturale del socio in un caso di impugnazione di delibere assembleari

L’incapacità naturale si riferisce alla situazione in cui una persona, per non essendo assoggettata ad una limitazione della capacità di agire, sia incapace di intendere o di volere, per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento della conclusione dell’atto e richiede, ai fini del suo accertamento, una prova rigorosa e precisa. [Nel caso di specie, un socio di società a responsabilità limitata aveva impugnato alcune delibere assembleari, nonché un atto di scissione deliberato in occasione di una di esse, deducendo di versare in uno stato di incapacità naturale al momento dell’approvazione delle deliberazioni. Il Tribunale ha tuttavia rigettato la domanda in quanto, pur risultando documentata dall’attore una situazione di incapacità fisica, era assente la prova di una patologia psichica valevole ad alterare la corretta formazione del consenso].

24 Aprile 2023

Impugnazione di delibera assembleare e interesse ad agire

Come per ogni altra azione, anche per l’azione di impugnazione di delibera assembleare occorre verificare in concreto l’esistenza dell’interesse ad agire e a contraddire ex art.100 cod. proc. civ., condizioni dell’azione che devono persistere in ogni fase del processo [Nel caso di specie l’interesse dell’attore all’impugnazione, sussistente al momento dell’iniziativa processuale, è venuto meno con la cessione, in corso di causa, delle proprie partecipazioni sociali ad un terzo e la conseguente fuoriuscita dell’attore dalla compagine sociale].

31 Gennaio 2023

La regola di cui all’art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell’ordinamento

La regola dettata in materia di società per azioni dall’art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell’ordinamento. Ne consegue che, con riferimento ai consorzi, i membri del consiglio direttivo e i consociati possano impugnare le delibere dell’assemblea dei consociati, così come gli stessi consociati possono impugnare le delibere dell’organo amministrativo o direttivo, laddove ne risulti direttamente leso un loro diritto.

26 Gennaio 2023

Quorum costitutivo e deliberativo per le decisioni dei soci della s.r.l. e invalidità della delibera adottata in violazione dei detti quorum.

Non è nulla la clausola dello statuto che prevede che il quorum costitutivo previsto per l’assemblea dei soci sia più basso del quorum deliberativo, potendosi così verificare l’ipotesi di un’assemblea regolarmente costituita ma impossibilitata a prendere validamente qualsivoglia decisione, risolvendosi sostanzialmente in un difetto di coordinamento che, al più, rende inutile il raggiungimento del quorum costitutivo, qualora non sia raggiunta la superiore maggioranza richiesta per la deliberazione.

La previsione dell’unanimità per le decisioni dei soci della s.r.l. non risulta di per sé preclusa dalle norme del codice civile in quanto, mentre in materia di S.p.A. il codice limita le modifiche statutarie dei quorum previsti per le deliberazioni sociali alla possibilità di prevedere una “maggioranza più elevata” (art. 2368 c.c.) − elemento da cui si deriva l’inderogabilità statutaria del principio maggioritario − con riferimento alle S.r.l., a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 6/2003, il rinvio all’autonomia statutaria risulta assai più ampio, essendo la regola maggioritaria prevista “salva diversa disposizione dell’atto costitutivo”.

Ai sensi degli artt. 2479 ter e 2377 c.c. per le decisioni dei soci “che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo”, la delibera assunta in violazione del quorum deliberativo legale o statutario − esistente e provvisoriamente efficace − è annullabile, essendo la categoria della nullità riservata ad ipotesi tassativamente individuate.

17 Gennaio 2023

Sostituzione della delibera assembleare invalida di s.r.l.

È applicabile anche alle deliberazioni della s.r.l. la disposizione di cui all’art. 2377, co. 8, c.c., richiamata dall’art 2479 ter, co. 4, c.c.; la norma dispone che l’annullamento della prima deliberazione adottata non può essere pronunciato se la stessa sia stata sostituita da altra, presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo. La sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge sussiste se la nuova deliberazione ha un identico contenuto, cioè provvede sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità.

18 Luglio 2022

Azione di impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione di s.r.l.

L’art. 2388 c.c., applicabile anche alle delibere assunte dal consiglio di amministrazione delle s.r.l., contiene un principio generale di sindacabilità – ad iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci i cui diritti siano stati direttamente incisi – che si realizza mediante applicazione delle regole contenute nell’art. 2377 c.c., a sua volta espressivo di un principio generale di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale che, nonostante la letterale limitazione dell’impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione, sia della s.p.a. sia della s.r.l., viziate dal voto determinante di amministratori versanti in conflitto di interesse, ne ha fatto applicazione superando la predetta limitazione.

Tale impugnabilità va circoscritta negli stessi limiti previsti dalla disposizione in materia di s.p.a., limiti che sono preordinati ad accentuare il regime di stabilità delle deliberazioni dell’organo gestorio rispetto a quello proprio delle deliberazioni dell’organo assembleare, in particolare la disciplina ex art. 2388 c.c. sotto il titolo di “validità delle deliberazioni del consiglio”, non operando per le prime (a differenza di quanto previsto per le seconde dagli artt. 2377 e 2378 c.c.) alcuna distinzione tra ipotesi di c.d. “annullabilità” e “nullità”, consente l’impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione in ogni caso solo ai soggetti specificatamente indicati ed entro il termine di decadenza previsto, e ciò a prescindere dalla “gravità” del vizio denunciato, salva l’ipotesi estrema di delibera inesistente, vale a dire di delibera non riconducibile in alcun modo a una manifestazione di volontà – sia pure irrituale – di organo gestorio.

L’art. 2388 c.c. attribuisce la legittimazione ad agire all’azione di impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione all’amministratore assente o dissenziente, ponendo la qualifica di amministratore quale condizione dell’azione. La legittimazione ad agire e l’interesse ad agire costituiscono condizioni dell’azione che devono sussistere fino al momento della decisione e la cui carenza è rilevabile anche d’ufficio. L’amministratore cessato difetta di interesse ad agire, che è collegato alla funzione di amministratore.

15 Aprile 2022

Il carattere ritorsivo dell’azione di responsabilità rileva ex art. 96 c.p.c.

La proposizione nei confronti dell’amministratore di un’azione di responsabilità di carattere ritorsivo, in spregio ai principi fondamentali di diritto che governano la materia societaria anche sotto il profilo processuale, con il tentativo, in difetto di rituale instaurazione del contraddittorio, di incardinare il giudizio innanzi a un giudice evidentemente incompetente, si connota come abuso del processo ed implica la condanna della società attrice al pagamento a favore dell’amministratore, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., della sanzione equitativamente determinata in misura pari alle spese legali.