Legittimazione dell’organo gestorio all’impugnazione delle deliberazioni assembleari
Il potere di impugnare le deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci, contrarie alla legge o all’atto costitutivo, è riconosciuto agli amministratori delle società per azioni dall’articolo 2377, comma II, c.c., e spetta al Consiglio di amministrazione e non ai singoli amministratori che compongono l’organo collegiale. Nel caso di specie, il potere di impugnare la delibera ritenuta invalida avrebbe dovuto, pertanto, essere esercitato dall’intero organo collegiale e previa apposita deliberazione. [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione consiliare all’impugnativa della deliberazione assembleare
La legittimazione attiva all’impugnativa della deliberazione assembleare per un vizio di annullabilità è attribuita, in caso di organo amministrativo collegiale, al plenum del consiglio d’amministrazione e non già al singolo amministratore, con salvezza di una lesione immediata, da parte della deliberazione impugnanda, di un proprio diritto (nel caso di specie non sussistente perché, avendo la deliberazione ad oggetto la revoca di tutti gli amministratori, non poteva dirsi esistente alcun diritto alla permanenza alla carica). Sicché il discorrere di «amministratori» nell’art. 2377, c. 2, c.c. è da interpretarsi, in caso di organo amministrativo collegiale, nel senso di consiglio d’amministrazione.