Impugnazione della delibera assembleare di revoca dell’ulteriore delibera assembleare di società cooperativa, attributiva ai soci dell’uso esclusivo perpetuo di spazi condominiali
L’impugnazione di delibera di assemblea di cooperativa deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 2377 c.c., applicabile in ragione del rinvio generale operato dall’art.2519 c.c. alle disposizioni in tema di società per azioni. Di contro, la disciplina delle società cooperative non opera alcun rinvio alla disposizione di cui all’art. 1137 c.c. con conseguente impossibilità di mutuare il termine di trenta giorni ivi fissato.
Estinzione del processo per rinuncia agli atti
Impugnazione della delibera assembleare ad opera della società e intervento dei soci
Atteso che la società non può chiedere l’annullamento di deliberazioni riferibili alle assemblee dei propri soci ovvero l’accertamento della nullità delle stesse, l’inammissibilità [ LEGGI TUTTO ]
Abuso di maggioranza e di conflitto di interessi del socio
La fattispecie dell’abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza (fondata sulla violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.) è integrata quando il socio di maggioranza esercita il diritto di voto a danno degli altri soci; rectius, determina l’adozione, da parte della società, di una delibera che lede gli interessi sociali di altri soci. L’interesse di cui la società è portatrice assume decisivo ruolo “negativo” nella fattispecie, nel senso che la sua realizzazione per il tramite della delibera pur dannosa per il socio minoritario fungerà da scriminante, impedendo che il vizio – per carenza del composito elemento dell’offensività – sia integrato. Tale ruolo dell’interesse sociale si concreta nell’esigenza che, perché abuso vi sia, la lesione dell’interesse sociale del socio minoritario sia “ingiustificata” o “arbitraria”, dove appunto la “giustificazione” si rinviene nella realizzazione, a mezzo della delibera, dell’interesse sociale (anche nell’eventuale concorrenza di quello extrasociale del socio maggioritario). Il vantaggio personale del socio di maggioranza non pare essere invece elemento essenziale della fattispecie, potendo semmai rivestire un ruolo sul (diverso) piano probatorio, con particolare riferimento alla prova dell’elemento soggettivo (la fraudolenza) e/o dei motivi che hanno mosso il socio maggioritario a quel voto. Nulla esclude, perciò, che rientri nella sfera di applicazione della fattispecie il caso della delibera puramente emulativa, assunta soltanto a danno del socio di minoranza, senza vantaggio alcuno per il socio di maggioranza. E, viceversa, in assenza di un danno/svantaggio per gli altri soci e nell’indifferenza per l’interesse sociale, non si realizza alcun abuso nella delibera con cui il socio maggioritario realizza un proprio vantaggio (solo se la delibera fosse dannosa per la società si verserà nella fattispecie di abuso tipizzata dall’art. 2373, co. 1, c.c.). A livello soggettivo, infine, il requisito della “fraudolenza” si risolve nell’esercizio del voto effettuato con la consapevolezza di ledere interessi sociali degli altri soci e di non perseguire l’interesse sociale, con il solo limite dell’ignoranza incolpevole. In definitiva, il voto del socio maggioritario è abusivo quando determina consapevolmente l’adozione di un deliberazione lesiva di interessi sociali degli altri soci, nell’indifferenza per l’interesse della società.
Non è revocabile in dubbio l’applicabilità dell’art. 2373 co. 1 c.c. anche alle s.r.l., imposta, in assenza di specifica previsione omologa, sia dalla natura della s.r.l. come società di capitali persona giuridica terza rispetto ai soci, sia dalla natura della decisione assembleare, assunta dai soci ma imputata alla società, sia da elementari esigenze di tutela del patrimonio di cui la società stessa è titolare rispetto a condotte predatorie (di alcuni dei) soci.
Versa in conflitto di interessi il socio/amministratore chiamato a deliberare in assemblea sul compenso dell’organo amministrativo, essendo determinate ai fini dell’annullamento della deliberazione assembleare il requisito del potenziale danno, sub specie di sproporzione tra il valore della prestazione assicurata dall’amministratore e il compenso deliberato (nella specie il Tribunale ha peraltro rigettato l’impugnativa della delibera di determinazione del compenso, non avendo l’attore dedotto alcunché in ordine al danno potenziale per la società).
Effetti del disconoscimento della firma digitale dell’atto di cessione di partecipazioni sociali sulla successiva delibera assembleare.
L’utilizzo del dispositivo di firma digitale (nella specie, per la cessione di quote sociali) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
Il disconoscimento della firma digitale posta su un atto di cessione di quote societarie operato nell’ambito del procedimento di impugnazione di una delibera approvata con voto determinante del cessionario, ove accertato dal giudice, comporta la nullità dell’atto di cessione e, in conseguenza, l’invalidità dell’assemblea sociale e della delibera in tale occasione approvata.
Sindacato giudiziale e adeguatezza del compenso dell’amministratore unico
L’ammontare del compenso dell’amministratore stabilito dall’assemblea dei soci non è, in quanto tale, sindacabile dal giudice, salvo si dimostri che la decisione della maggioranza esula i confini della discrezionalità imprenditoriale, essendo rivolta al perseguimento di interessi extra-sociali. [ LEGGI TUTTO ]
Questioni varie in materia di impugnazione di delibere assembleari di s.r.l.
La reiezione sotto ogni profilo dell’impugnazione della “delibera-madre” assunta dai soci, comporta, quale necessario corollario logico e giuridico, il rigetto di tutti i capi della domanda attorea ove l’inesistenza o comunque l’invalidità di tale decisione assembleare è presupposta o richiesta; dovendo affermarsi che essa abbia ormai [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione di delibera dell’assemblea e del consiglio di amministrazione di s.r.l.
Una delibera assembleare di s.r.l. non può prevedere a carico dei soci l’obbligo di provvedere a un finanziamento infruttifero a favore della società.
Deve ritenersi [ LEGGI TUTTO ]
Nullità della delibera di approvazione del bilancio per mancata osservanza del principio di chiarezza. Natura (e misura) del compenso dell’amministratore di società di capitali.
Tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio hanno natura imperativa, sia quelle che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio ed impongono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico (art. 2423, secondo comma, c.c.), sia quelle che impongono, in casi eccezionali, di derogare la normativa codicistica (cfr., art. 2423, quarto comma, c.c.) [ LEGGI TUTTO ]
Mancata impugnazione di delibera negativa e interesse ad agire
La delibera assembleare con la quale viene rigettata la proposta di “revoca” o di “annullamento” di una precedente determinazione dell’assemblea rappresenta una delibera (negativa) autonomamente impugnabile, con la quale l’assemblea conferma, con effetto sostitutivo, la propria precedente statuizione.