Legittimazione dell’ex amministratore all’impugnazione della delibera consiliare
In materia di impugnazione delle delibere consiliari deve escludersi che la perdita della carica di amministratore renda improcedibile l’azione proposta da quest’ultimo, tenuto anche conto che l’eventuale cessazione dell’incarico potrebbe dipendere da causa non imputabile alla sua volontà, come nel caso di revoca o di cessazione per scadenza del mandato. Del resto, nemmeno per l’impugnazione delle delibere assembleari da parte degli amministratori l’art. 2378 c.c. esige il mantenimento della carica di questi ultimi fino alla fine del giudizio e, dunque, evidentemente ciò deve valere per l’impugnazione delle delibere consiliari.
Nel procedimento che abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione assembleare sostituita da una nuova deliberazione manca l’interesse ad agire dell’attore poiché, anche qualora l’impugnazione fosse accolta, questa non potrebbe avere alcun effetto per via della già avvenuta sostituzione in ambito endosocietario.
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.
Esclusione del socio di cooperativa
Il giudice deve riscontrare non solo l’effettiva sussistenza della causa di esclusione posta a fondamento della deliberazione, ma anche la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dall’atto costitutivo, restandogli preclusa soltanto l’indagine sull’opportunità del provvedimento adottato dagli organi sociali. Inoltre, qualora la causa di esclusione non consista in fatti ed eventi specifici, ma in una categoria sintetica, il giudice del merito, dopo aver accertato l’esistenza dell’atto specifico addebitato al socio, è tenuto, oltre che a spiegare coerentemente in che modo il medesimo atto rientri nella categoria ipotizzata come causa di esclusione, ad apprezzarne la rilevanza in riferimento allo specifico interesse della società che sarebbe stato leso, nonché con riguardo alla gravità dell’inadempimento degli obblighi sociali.
Impugnazione di delibere assembleari e consiliari di s.r.l.
E’ legittimato ad impugnare la delibera assembleare in relazione all’attribuzione delle deleghe agli amministratori di s.r.l. il socio amministratore che, avendo votato in assemblea a favore della proposta alternativa a quella in seguito approvata, non ha espresso voto favorevole alla deliberazione impugnata ed è quindi socio dissenziente giusto il disposto dell’art. 2479-ter, co. 1 c.c.
Stante l’incompatibilità ex art. 18 lett. c), l. n. 247/2012, se un avvocato viene nominato amministratore unico o amministratore delegato di società di capitali e accetta l’incarico si potrebbe porre, qualora dovessero ricorrere tutti i presupposti stabiliti dalla Corte di legittimità, in contrasto con la legge professionale. Tuttavia, la delibera della società di conferimento dell’incarico sociale non viola la legge e non è illegittima, salvo diversa disposizione della statuto della società. Si tratta, pertanto, di incompatibilità all’esercizio della professione forense da parte di chi sia stato nominato amministratore con deleghe in una società commerciale e non di incompatibilità endosocietaria a svolgere la carica di amministratore a chi sia anche avvocato. Infatti, ciò che comporta la violazione di quella legge non è la delibera assembleare di nomina quale amministratore con deleghe di chi sia avvocato, ma eventualmente la condotta dell’avvocato che, accettando l’incarico a determinate condizioni, cumula l’esercizio della professione legale con il mandato di amministratore in violazione della legge sull’ordinamento professionale forense.
L’art. 2389, ultimo comma c.c. va interpretato nel senso che, se lo statuto della società prevede che l’incarico di amministratore sia a titolo oneroso, è l’assemblea dei soci che determina l’importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Ai fini della dichiarazione di invalidità per conflitto di interessi e abuso della maggioranza in danno del socio minoritario, nel loro effetto combinato, delle delibere assembleari su attribuzione delle deleghe e determinazione complessiva dei compensi degli amministratori e consiliari sulla ripartizione di quei compensi, il socio amministratore deve dimostrare la sussistenza di elementi concludenti circa la natura abusiva delle delibere nei loro effetti combinati, provando: (i) l’irragionevolezza della distribuzione delle deleghe all’interno del CdA, (ii) la abnormità del compenso attribuito dalla assemblea all’organo amministrativo, e (iii) l’incongruità della ripartizione del compenso tra gli amministratori.
Impugnabilità della delibera di c.d.a. di società a responsabilità limitata
È ammissibile l’impugnativa della delibera del consiglio di amministrazione di una S.r.l., in quanto è possibile applicare la disciplina prevista dall’art. 2388 c.c. per le società per azioni, considerata espressione di un generale principio di sindacabilità. L’impugnabilità delle delibere adottate dal c.d.a. di una S.r.l. in contrasto con la legge e/o con l’atto costitutivo è dunque soggetta ai medesimi limiti previsti dall’art. 2388 c.c. per l’impugnazione delle delibere dell’organo gestorio delle S.p.a. in materia di soggetti legittimati ad impugnare la delibera e di termine di decadenza di 90 giorni.
Anche l’introduzione del procedimento di mediazione facoltativa ha effetto interruttivo della decadenza; tale effetto interruttivo si produce non dal deposito dell’istanza di mediazione, bensì dal momento della sua comunicazione alle altre parti.
Impugnazione della deliberazione di revoca delle deleghe assunta dall’organo amministrativo di una società cooperativa. Natura della domanda risarcitoria proposta nei confronti di un amministratore, già membro dell’organo amministrativo di una società incorporata.
È noto che, con la riforma del diritto societario, è stata introdotta una specifica regolamentazione dei rapporti fra consiglio di amministrazione e amministratori delegati (art. 2381 c.c.), in forza della quale la delega non spoglia il consiglio di amministrazione delle attribuzioni delegate, determinando solo una competenza concorrente fra i due organi. Il consiglio infatti [ LEGGI TUTTO ]
Mancanza di interesse ad agire in caso di impugnativa di bilancio
Nel caso in cui in bilancio siano recepite poste per sanzioni e penalità o risarcimenti danni comminate ai soci attraverso una delibera del c.d.a., non sussiste l’interesse, in capo ai medesimi soci, all’impugnativa di tale bilancio qualora sia già stata impugnata la delibera del c.d.a. dalla cui efficacia dette poste dipendono.
L’interesse ad agire previsto dall’art.100 c.p.c. integra una condizione della azione, la cui carenza è rilevabile anche di ufficio, e presuppone la esigenza di ottenere, attraverso la domanda giudiziale, un risultato utile, [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione della delibera del c.d.a. direttamente lesiva dei diritti del socio
Nel giudizio di impugnazione avente ad oggetto la delibera del c.d.a. ritenuta direttamente lesiva di un diritto del socio ex artt. 2388 e 2377 c.c., è onere del socio-attore allegare i presunti vizi della delibera, mentre [ LEGGI TUTTO ]
Presupposti per procedere alle verifiche di cui all’art. 2475 ter c.c. e nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. nei giudizi aventi a oggetto una delibera del consiglio di amministrazione
Ove non sia dedotto un interesse specifico e personale in capo ai singoli consiglieri di maggioranza con riferimento all’oggetto della delibera adottata con il voto determinante degli stessi, non possono considerarsi sussistenti i presupposti per procedere alle verifiche di cui all’art. 2475 ter c.c. in materia di conflitto di interessi.
L’istanza di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non può essere accolta nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione di delibera del c.d.a., posto che in tale caso il contraddittorio si instaura nei confronti della sola società i cui organi hanno adottato le delibere impugnate e non anche nei confronti delle persone fisiche che hanno partecipato al voto, diversamente da quanto avviene invece nelle cause aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità degli amministratori.
Impugnazione di delibera dell’assemblea e del consiglio di amministrazione di s.r.l.
Una delibera assembleare di s.r.l. non può prevedere a carico dei soci l’obbligo di provvedere a un finanziamento infruttifero a favore della società.
Deve ritenersi [ LEGGI TUTTO ]