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26 Novembre 2021

Aumento di capitale di Banca Carige

L’art. 2379 ter, co. 2, c.c. si riferisce anche ai casi di annullabilità della delibera. Tale disposizione, dando attuazione all’intento della riforma del 2003 di conferire massimo grado di certezza e stabilità alle deliberazioni societarie, preclude l’impugnazione, e dunque anche la sospensione, delle deliberazioni di aumento di capitale delle s.p.a. aperte, ricollegando l’effetto preclusivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione della sua esecuzione, anche parziale. La norma intende escludere la relativa tutela reale, impedendo, pur in presenza di vizi di legittimità che determinerebbero l’annullabilità o la nullità della delibera, che, a mezzo dell’impugnazione, l’aumento di capitale sia bloccato temporaneamente (con la sospensione) o definitivamente, totalmente o parzialmente.

L’art. 147 t.u.f., ponendo a carico del rappresentante comune degli azionisti di risparmio gli obblighi e i poteri previsti dall’art. 2418 c.c., gli attribuisce il compito di tutelarne gli interessi comuni, che non comprendono i diritti soggettivi dei singoli azionisti. Il riconoscimento in capo al rappresentante comune della rappresentanza processuale della categoria degli azionisti di risparmio deve essere interpretato restrittivamente, in quanto costituisce un’eccezione al principio generale stabilito dall’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Il criterio distintivo per l’individuazione delle domande che il rappresentante comune è legittimato a proporre è rappresentato dall’interesse comune degli azionisti di risparmio: quando la domanda è volta a tutelare una pluralità di interessi individuali, difetta la ratio che ha portato al conferimento del potere di rappresentanza processuale in favore del rappresentante comune.

L’ordinamento assicura al socio, allo scopo di preservare l’interesse economico alla conservazione e alla reddittività del suo investimento, la possibilità di essere attivamente partecipe nell’organizzazione societaria e quindi di incidere sull’assetto societario sia tramite il diritto di voto, che tramite il diritto all’impugnazione delle delibere. Il diritto partecipativo del socio consente a quest’ultimo di influire sulla attività della società, oltre che a reagire ad una deliberazione assembleare viziata. Pertanto, il comportamento del socio che, partecipando all’assemblea ed esprimendo il proprio voto contrario, avrebbe potuto impedire l’adozione di una determinata delibera e, successivamente, omesso anche di chiedere la sospensione dell’esecuzione, domandi il risarcimento del danno prodotto dalla medesima deliberazione deve ritenersi abusiva. La strada percorsa dalla riforma del diritto societario del 2003 è stata quella di riconoscere la legittimazione all’azione di annullamento delle delibere delle società per azioni ai soci ordinari muniti del diritto di voto che rappresentano una determinata parte del capitale sociale (l’uno per mille nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) e di prevedere per i soci ordinari che non sono legittimati all’impugnativa il diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della delibera alla legge o allo statuto. La tutela risarcitoria, dunque, muove, in linea di principio, da un’esigenza di tutela del socio di minoranza cui verrebbe imposta dalla maggioranza una delibera illegittima o illecita. Di conseguenza, la domanda risarcitoria avanzata dal socio titolare di una partecipazione che gli consentirebbe di agire per l’annullamento della delibera non è meritevole di accoglimento, sia per violazione dell’art. 1227 c.c., che esclude il diritto al risarcimento dei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, sia in ragione del divieto di venire contra factum proprium, espressione del divieto di abusare di un proprio diritto attraverso un uso strumentale di esso, sia per contrarietà ai canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili anche all’esecuzione del contratto sociale.

L’art. 2372 c.c. prevede che coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’assemblea e che la rappresentanza debba essere conferita per iscritto. Inoltre, ai sensi dell’art. 135 undecies t.u.f., la società con azioni quotate, salvo diversa clausola statutaria, deve designare per ciascuna assemblea un rappresentante, al quale i titolari del diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all’ordine del giorno. Il contenuto del modulo di delega e le modalità di esercizio del voto sono disciplinate dall’art. 134 del Regolamento Emittenti. Ai sensi dell’art. 135 undecies, co. 2, t.u.f., dunque, la delega per le società con azioni quotate viene rilasciata, nel pieno rispetto della forma scritta prescritta dall’art. 2372, co. 1 c.c., mediante la sottoscrizione di un modulo di delega, il cui contenuto minimo è disciplinato dal Regolamento Emittenti. La ratio dell’art. 135 undecies t.u.f. è quella di agevolare la larga partecipazione al voto a mezzo di delega nelle società quotate ad azionariato diffuso, per le quali è prevista obbligatoriamente, salvo diversa disposizione statutaria, la figura del rappresentante designato. In tal caso, i requisiti di forma previsti dalla legge risultano attenuati, in ragione dell’affidabilità del medesimo rappresentante designato, soggetto professionalmente qualificato, e sono limitati alla compilazione del modulo di delega, che deve contenere almeno i dati del modello 5A allegato al Regolamento Emittenti e deve essere compilato con l’inserimento di indicazioni specifiche sul documento di identità, sul potere di firma e sui titoli azionari detenuti dal delegante. Diverso è il caso all’art. 135 novies t.u.f., che regola il rilascio della delega individuale dal socio al rappresentante, con facoltà di designare uno o più sostituti o di autorizzare il delegato a farsi sostituire da un soggetto di propria scelta. Tale disposizione, per garantire la certezza sulla provenienza dell’atto di delega, sul suo contenuto e sull’identità del delegante, prevede al quinto comma che il rappresentante possa, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega attestando sotto la propria responsabilità la conformità all’originale e l’identità del delegante. È previsto inoltre che il rappresentante conservi l’originale della delega e tenga traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Come per le scelte di gestione adottate dagli amministratori e dai liquidatori di società, così anche per quelle dei commissari straordinari vige la business judgment rule, in base alla quale, salvo manifesta irragionevolezza delle scelte, desumibile dal fatto che non siano state adottate le necessarie cautele ed assunte le informazioni rilevanti, esse sono tendenzialmente insindacabili in sede giudiziale. È, dunque, in termini di ragionevolezza che deve essere valutata la scelta dei commissari in ordine alla limitazione del diritto di opzione dei soci ordinari sull’aumento di capitale. In particolare, per escludere o limitare il diritto d’opzione è sufficiente che l’interesse sociale sia serio e consistente, tale da giustificare che, nella scelta del modo di realizzare l’aumento di capitale, sia ritenuto preferibile, perché ragionevolmente più conveniente, il sacrificio totale o parziale del diritto di opzione dei soci.

Per interpretare correttamente l’art. 2441, co. 6, c.c., occorre considerare che il riferimento al “valore del patrimonio netto” (e non al “patrimonio netto”) attiene al valore effettivo del patrimonio, quale risultante da un processo valutativo e non al suo valore contabile quale risultante dal bilancio. Ciò comporta che in determinate circostanze l’assemblea possa discostarsi dal valore contabile e fissare un prezzo ancora più basso, se ciò si renda necessario per il buon esito dell’aumento di capitale. Inoltre, la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni in caso di esclusione del diritto d’opzione non può essere frutto di una mera operazione aritmetica consistente nel dividere il patrimonio netto per il numero delle azioni in circolazione, in quanto è lo stesso art. 2441, co. 6, c.c. a prevedere che gli amministratori debbano illustrare in una apposita relazione per l’assemblea i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione e il collegio sindacale (o, nelle società quotate, la società di revisione) debba esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. La determinazione del prezzo di emissione, nel caso di aumento del capitale con esclusione del diritto d’opzione, è, dunque, espressione di una valutazione che deve contemperare diversi interessi: da una parte, l’interesse dei vecchi soci a che le azioni non vengano offerte ai nuovi soci ad un prezzo più basso di quello effettivo e, dall’altra, l’interesse della società a realizzare l’aumento di capitale, interesse che sarebbe vanificato se l’assemblea fosse costretta a fissare un prezzo troppo alto, slegato dall’effettivo valore delle azioni, in quanto nessun terzo sarebbe mai interessato a sottoscrivere azioni a un prezzo più alto di quello effettivo.

Il valore di mercato di un titolo azionario dipende normalmente dalla diversità dei diritti che il titolo incorpora: il mercato esprime, infatti, una stima in termini economico-patrimoniali di tali diritti. Di conseguenza, non potrebbe ritenersi arbitrario un rapporto di cambio che sia differenziato in ragione delle diverse quotazioni delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio della società incorporata. Tali quotazioni sono, infatti, in grado di pesare i diritti patrimoniali e amministrativi propri delle due categorie di azioni. La determinazione del valore delle azioni sulla base delle quotazioni ricevute sul mercato costituisce, del resto, un criterio non solo rispondente a un canone di ragionevolezza, ma sintomaticamente fatto proprio dal legislatore, se pure ad altri fini. Vanno citati, in proposito, l’art. 2437 ter c.c. sui criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso del socio, che impone, salvo diverse disposizioni statutarie, di liquidare le azioni quotate sui mercati regolamentati facendo riferimento alla media dei prezzi di chiusura delle medesime nell’ultimo semestre, e l’art. 2441 c.c., sul diritto di opzione in caso di nuove emissioni di azioni o di obbligazioni convertibili, che prescrive di tener conto, nel prezzo delle azioni quotate, oltre che del patrimonio netto, anche dell’andamento delle quotazioni per lo stesso arco di tempo. Sono, queste, disposizioni che oltretutto sconfessano, sul piano del diritto positivo, l’assunto secondo cui il valore delle azioni vada meccanicamente ricavato dalla quota di patrimonio che nominalmente rappresentano: ed è, anzi, significativo che l’art. 2437 ter, co. 1, c.c. richieda agli amministratori di tener conto dell’eventuale valore di mercato delle azioni anche per i titoli non quotati.

8 Ottobre 2021

Presupposti per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, requisito richiesto ex art. 78, co. 2, c.p.c. per la nomina di un curatore speciale, sussiste in tutti e soli i casi in cui vi sia un contrasto fra la società e il suo legale rappresentante, per essere quest’ultimo giuridicamente (e non solo in via di fatto) direttamente interessato ad un esito della lite diverso da quello che possa invece avvantaggiare l’ente.

Tale conflitto giuridico non sussiste, invece, quando gli interessi confliggenti appartengano in realtà ai soci o a gruppi di essi, dei quali alcuni fisiologicamente dissenzienti ma minoritari e altri, maggioritari, che abbiano concorso con il loro voto all’adozione di determinate decisioni assembleari o ad esprimere l’organo amministrativo.

Dunque, non si ritiene sussistente tale conflitto di interessi (e non è necessario procedere alla nomina di un curatore speciale) nell’ipotesi in cui oggetto del giudizio sia l’impugnazione di una delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio, in quanto vi è convergenza tra l’interesse della società e quello del suo legale rappresentante (in entrambi i casi, la conferma della delibera).

Sussiste invece, anche alla luce del chiaro dettato dell’art. 2373, co. 1, c.c. (secondo il quale gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità), un conflitto di interessi rilevante ex art. 78 c.p.c. nel caso di giudizio impugnatorio della delibera con la quale è stata respinta la proposta di autorizzazione all’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore-legale rappresentante, in quanto vi è una divergenza tra gli interessi dell’amministratore stesso e della società, che da tale azione risarcitoria (e dall’automatica rimozione dalla carica ex art. 2393, co. 4, c.c.) almeno potenzialmente si avvantaggerebbe.

8 Gennaio 2021

La clausola compromissoria statutaria va interpretata estensivamente

La clausola statutaria compromissoria, sebbene espressamente si riferisca alle delibere assembleari, va interpretata in maniera estensiva così da comprendere anche le delibere del Consiglio di Amministrazione dal momento che entrambe le tipologie di delibere, in mancanza di clausola compromissoria, sono impugnabili dal socio davanti alla autorità giudiziaria. Una diversa e restrittiva interpretazione si porrebbe come irragionevole e lesiva dei diritti del socio perché porterebbe ad un diverso regime di impugnazione delle delibere sociali.
E’ valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa che prevede che il collegio arbitrale sia composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede la cooperativa.

10 Novembre 2020

Legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione di delibera di società di capitali

La domanda avente a oggetto l’impugnativa della delibera di una società di capitali può essere proposta nei confronti della società e non già nei confronti dei soci, i quali non sono titolari del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto dedotto. Il socio di una società per azioni non è legittimato a resistere all’azione d’impugnazione di una delibera assembleare, spettando la legittimazione passiva alla sola società e dovendo, per specifica disposizione di legge, il socio non impugnante e non parte in causa, sottostare all’eventuale annullamento della deliberazione. Tant’è che l’intervento del socio per resistere all’impugnazione di delibera da altri proposta viene qualificato come intervento adesivo dipendente e da questa posizione processuale non deriva il diritto all’autonoma impugnazione della sentenza, così come è precluso al socio il rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria. Gli effetti della sentenza di annullamento sono, infatti, per il socio, riflessi e non diretti.

10 Luglio 2019

Sostituzione della delibera impugnata: improcedibilità della domanda per venir meno dell’interesse ad agire

Quando la situazione di giuridica incertezza creata dalla deliberazione impugnata cessa con la modificazione apportata con delibera successiva, non sussiste più l’interesse ad agire dell’attrice consistente nell’esigenza della rimozione della disposizione convenzionale incerta e pregiudizievole rispetto ai suoi specifici interessi dedotti in giudizio. La causa, quindi, va definita [ LEGGI TUTTO ]

29 Aprile 2019

“Controllo indiretto” e presupposti dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le s.r.l.

Ai fini di cui all’art. 2477, comma 3, let. b) c.c. è tenuta alla istituzione dell’organo di controllo la società a responsabilità limitata che controlla ex art. 2359 nn. 1 e 2 c.c. una società che a sua volta partecipa, ai sensi delle stesse norme, altra società tenuta alla revisione contabile, senza che lo stesso obbligo incomba sulla società in posizione intermedia, alla quale il controllo non può essere imputato. [ LEGGI TUTTO ]

10 Gennaio 2019

Impugnazione di delibere assembleari in tema di bilancio, nomina amministratori e aumento di capitale. Abuso di maggioranza.

Il termine di impugnazione della delibera di nomina degli amministratori decorre dalla data di assunzione della delibera stessa, e non dal momento in cui gli amministratori nominati depositano l’accettazione della propria nomina nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383 c.c.

25 Settembre 2018

Legittimazione dell’organo gestorio all’impugnazione delle deliberazioni assembleari

Il potere di impugnare le deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci, contrarie alla legge o all’atto costitutivo, è riconosciuto agli amministratori delle società per azioni dall’articolo 2377, comma II, c.c., e spetta al Consiglio di amministrazione e non ai singoli amministratori che compongono l’organo collegiale. Nel caso di specie, il potere di impugnare la delibera ritenuta invalida avrebbe dovuto, pertanto, essere esercitato dall’intero organo collegiale e previa apposita deliberazione. [ LEGGI TUTTO ]

26 Giugno 2018

Impugnazione da parte degli amministratori di delibere assunte all’unanimità e invalidità derivata

Gli amministratori (e, in ambito di società a responsabilità limitata, ciascun amministratore legittimato dalla legge all’impugnazione), hanno il potere-dovere di tutelare l’interesse alla legalità societaria, tanto è vero che si ritiene che, per essi, non si ponga un problema di interesse ad agire essendo questo in re ipsa nella loro stessa posizione. Essi possono, dunque, impugnare anche le deliberazioni adottate all’unanimità dei soci, proprio perché essi, in tal modo, garantiscono la legalità della vita societaria.

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