Impugnazione di bilancio ed interesse ad agire
Anche il socio escluso mantiene l’interesse ad agire per l’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio, potendo la non correttezza del bilancio avere ricadute sul valore della quota da liquidare.
Una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio scatta l’obbligo per gli amministratori, ai sensi dell’art. 2377 c.c., sia di redigere un nuovo bilancio del relativo esercizio e di procedere alla nuova approvazione, sia di adottare tutte le correzioni necessarie con riguardo ai bilanci successivi, se e nella misura in cui le rettifiche al bilancio originariamente impugnato producono conseguenze riflesse sui bilanci intervenuti in seguito. Di conseguenza, in pendenza del primo giudizio di impugnazione, coloro che hanno agito per sentir pronunciare l’invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio non hanno l’onere, né il diritto, di impugnare tutti i bilanci successivi per ottenere che gli effetti dell’invalidità si riflettano sugli stessi. Infatti tali soggetti difettano dell’interesse ad agire, in quanto potrebbero conseguire il medesimo risultato senza il ricorso al giudice, in virtù dell’anzidetta applicazione dell’art. 2377 c.c.
Invalidità del bilancio, impugnazione dei bilanci successivi a quello già impugnato e nomina di amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando gli effetti di una delibera impugnata siano stati sostituiti da una successiva delibera avente il medesimo oggetto e gli stessi vizi di invalidità della prima, atteso che l’art. 2377, co. 8, c.c., preclude la pronuncia sull’annullamento della deliberazione solo nel caso in cui la delibera impugnata sia sostituita “con altra presa in conformità della legge e dello statuto”.
Nullità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio
Varie questioni in materia di nullità del bilancio
La cognizione in materia di impugnazione del bilancio per difetto di veridicità, chiarezza, precisione e correttezza non può essere demandata ad arbitri. Infatti, come ha ricordato la Suprema Corte, “le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e compromettibilità in arbitri delle vicende riguardanti la materia del bilancio
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, sicché la loro violazione rende illecita, ovvero nulla, la delibera di approvazione a prescindere dal tipo di condotta tenuta dalle parti. [ LEGGI TUTTO ]
Requisito di legittimazione attiva all’impugnazione di bilancio revisionato senza rilievi e rinuncia degli intervenuti
Il superamento della soglia di possesso qualificato prevista dall’art. 2434-bis c.c. per l’ipotesi di impugnazione di bilancio certificato da società di revisione sena rilievi integra un requisito di legittimazione, la cui sussistenza va accertata non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia. Pertanto, se [ LEGGI TUTTO ]
Violazione del principio di chiarezza e durevole riduzione di valore di immobilizzazioni iscritte in bilancio
Non va accolta l’impugnativa del bilancio d’esercizio di una s.r.l. per violazione del principio di chiarezza e, in particolare, (i) per la svalutazione di alcune immobilizzazioni materiali [ LEGGI TUTTO ]
Mutamento di quote di ammortamento e discrezionalità degli amministratori
Ai fini della rappresentazione veritiera e corretta nella contabilità sociale, il mutamento di una stima (posta alla base del valore di ammortamento delle immobilizzazioni materiali) da un bilancio all’altro deve essere sorretta da una giustificazione basata su (nuove) circostanze di fatto, non potendo [ LEGGI TUTTO ]