Sull’adempimento del terzo e la ripetizione dell’indebito
Nell’ipotesi di estinzione dell’obbligazione pecuniaria per effetto dell’adempimento spontaneo del terzo, secondo la previsione dell’art. 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest’ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione.