Esclusione per morosità del socio di cooperativa edilizia: obbligo di versare l’indennità di occupazione dell’immobile sociale
Per effetto della delibera di esclusione per morosità del socio di cooperativa edilizia, quest’ultimo è tenuto a rilasciare l’alloggio sociale e a rifondere alla cooperativa l’indennità di occupazione dell’immobile, in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c., che costituisce espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo.
Esclusione di un socio dalla società cooperativa per morosità nel pagamento dei canoni di godimento dell’immobile sociale
È legittima la delibera del C.d.A. di una società cooperativa di esclusione del socio per violazione degli obblighi statutari, previsti a pena di esclusione del socio dalla società, relativi al pagamento dei canoni di godimento dell’alloggio sociale assegnato al socio, con conseguente decadenza dall’assegnazione dell’immobile sociale.
Poiché l’assegnazione in godimento dell’immobile comporta la corresponsione del canone di godimento, la morosità maturata forma oggetto di condanna al pagamento.
Oltre alla condanna alla corresponsione dei canoni maturati sino all’esclusione, il socio escluso è altresì tenuto al pagamento dell’indennità per l’occupazione sine titulo.
In tema di esclusione del socio da società cooperativa edilizia – rilascio – pagamento canoni e indennità di occupazione
Quantificazione dell’indennità per occupazione sine titulo dovuta dal socio escluso di cooperativa edilizia
L’indennità per occupazione sine titulo, nel caso di società cooperativa edilizia, è dovuta in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c. – il quale, secondo la Corte di Cassazione, costituisce “espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo” (cfr. Cass. 9977/2011 e Id. 15301/2000).
Interessi e rivalutazione monetaria per canoni contrattuali scaduti e indennità di occupazione
In materia di assegnazione dell’alloggio sociale ed in relazione alla domanda volta al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito per i canoni contrattuali scaduti e per l’indennità di occupazione, occorre operare un distinguo. Il credito per canoni contrattuali scaduti è credito pecuniario di valuta soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., non rivalutabile, e pertanto produce interessi solo dalla costituzione in mora ex art. 1282 comma 2 c.c., trattandosi di credito per pigioni. In carenza di allegazione sulla data di messa in mora, gli interessi decorrono dalla notificazione della citazione a giudizio. Il credito risarcitorio per indennità di occupazione è invece, credito di valore che va liquidato in valori monetari attuali, cui si perviene applicando gli indici Istat FOI su ciascuna somma dovuta alla scadenza di ogni trimestre. Sulla somma dovuta così rivaluta, spettano altresì gli interessi compensativi che si calcolano secondo l’insegnamento della Corte di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Competenza del Tribunale delle Imprese in relazione all’esclusione del socio moroso di cooperativa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168/2003, il Tribunale delle Imprese è competente, tra l’altro, in materia di rapporti societari relativi alle società cooperative, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, cosicché la controversia concernente l’esclusione per morosità del socio di cooperativa edilizia è di competenza del Tribunale delle Imprese. [ LEGGI TUTTO ]
Occupazione sine titulo dell’immobile di proprietà della cooperativa da parte del socio escluso e applicabilità dell’art. 1591 cod. civ.
A seguito dell’esclusione del socio di cooperativa edilizia per inadempienze alle obbligazioni sociali, la società ha diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di occupazione dell’alloggio detenuto sine titulo [ LEGGI TUTTO ]
La mancata contestazione avverso la delibera di esclusione del socio di cooperativa dà diritto al rilascio dell’immobile
La mancata contestazione avverso la delibera di esclusione del socio di cooperativa al quale era stato concesso in godimento un alloggio sociale dà diritto al rilascio dell’immobile e al pagamento dell’indennità di occupazione, dovuta in ragione della occupazione sine titulo del medesimo. L’art. 1591 c.c. in materia di danni [ LEGGI TUTTO ]