Il diritto al compenso dei sindaci
L’art. 2402 c.c. prevede che la retribuzione annuale dei sindaci, se non stabilita nello statuto, deve essere determinata dall’assemblea dei soci all’atto di nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Da ciò deriva, quindi, che l’incarico di componente del collegio sindacale è necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l’indipendenza e l’obiettività della funzione, onde, ove l’entità del compenso non sia stabilita nell’atto costitutivo, né fissata dall’assemblea, spetta al giudice che ne sia richiesto di procedere alla sua determinazione ai sensi dell’art. 2233 c.c.
Ove l’ammontare del compenso non sia determinato né dall’atto costitutivo e statuto né dall’assemblea, se, da una parte, si esclude che ciò determini la gratuità dell’ufficio, dall’altro, si ammette che il sindaco possa adire il giudice per chiedere la liquidazione giudiziale del proprio compenso. In tal caso il giudice dovrà determinare la misura del compenso in modo adeguato all’importanza dell’opera prestata, alla difficoltà dell’incarico ed al decoro della professione. Al contrario, non possono assumere alcuna rilevanza eventuali accordi intercorsi con l’amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione.
L’assunzione della qualità di sindaco in più società del gruppo non costituisce una causa di ineleggibilità o decadenza ex art. 2399, co. 1, lett. c), c.c., poiché tale circostanza non incide in astratto sulla garanzia di indipendenza nello svolgimento dell’incarico.
Indipendenza dei sindaci-revisori ed esercizio di fatto della funzione di sindaco
Nel caso in cui venga devoluta al collegio sindacale anche la funzione di revisione contabile, il rapporto che lega i sindaci-revisori alla società deve essere unicamente quello sindacale con le relative ricadute anche in termini di diritto al compenso e deve essere soggettivamente connotato dal fatto che i sindaci devono essere iscritti nell’apposito registro dei revisori contabili. La duplicazione delle funzioni rende evidentemente ancor più pregnanti i vincoli imposti dalla legge per garantire l’indipendenza dei sindaci-revisori.
L’esercizio di fatto della funzione da parte del sindaco ineleggibile o decaduto trova il suo titolo non certo nel rapporto sindacale – di natura contrattuale ed avente ad oggetto la prestazione di un’opera professionale verso l’obbligo della società di pagare il corrispettivo pattuito – che non può essere instaurato o vien meno, ma appunto nel mero fatto del suo esercizio operato volontariamente dal professionista nell’impossibilità giuridica di instaurare il rapporto sindacale come ex lege configurato e comportante l’obbligo per la società di corrispondere il relativo compenso.
Acclarata la mancanza di una valida causa dell’obbligazione, tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo; è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa.