Nullità della delibera assembleare per violazione del diritto di informazione dei soci e requisiti di validità della delibera di rinuncia preventiva all’azione di responsabilità
Il diritto di informazione è strumentale al corretto esercizio del diritto di voto. La sua violazione comporta la nullità della delibera di approvazione del bilancio tenuto conto che in tal modo non viene consentito ai soci di desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole che siano fornite in relazione a ciascuna posta di bilancio. In particolare il diritto di informazione è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, e ciò comporta per gli amministratori il dovere di soddisfare l’interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio.
In mancanza della relazione degli amministratori sulla situazione della società di cui agli art. 2446 e 2447 da depositare con le osservazioni del collegio sindacale, la delibera assembleare è nulla per totale difetto di informazione dei soci.
Affinchè la rinuncia preventiva all’azione di responsabilità verso gli amministratori della società sia espressa validamente dai soci, occorre che in sede di delibera vengano specificamente indicati i fatti gestionali imputati agli amministratori e che, esclusivamente in ragione di essi, i soci deliberino di rinunciare alla conseguente azione in modo consapevole. Una generica rinuncia a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa sarebbe, dunque, inammissibile.
Questioni varie in materia di voto espresso in conflitto d’interessi, impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio, appostazione di passività in bilancio e richiesta di informazioni contabili ulteriori
La natura determinate del voto del socio in conflitto di interessi è fatto costitutivo del diritto fatto valere dall’attore (consistente nell’impugnativa delle decisioni sociali ex art. 2479 ter), talché la sua carenza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, non trattandosi di eccezione in senso stretto. [ LEGGI TUTTO ]
Revocabilità dell’amministratore di S.r.l. solo in presenza del periculum derivante dalla sua attività gestoria e principio della business judgement rule
La revoca in sede cautelare di un amministratore di s.r.l. presuppone la configurabilità di un danno “potenziale” derivante alla società dalla permanenza in carica dell’amministratore, configurabilità in difetto della quale non potrebbe nemmeno dirsi sussistente il requisito del periculum.
La mancanza di preventiva informazione dei soci non gestori non connota l’attività gestoria come arbitraria, in quanto l’art. 2476 c.c. non impone agli amministratori di S.r.l. alcun dovere di informazione in merito ad ogni affare sociale preventivamente e indipendentemente da una specifica richiesta dei medesimi soci.
Non è censurabile la valutazione del giudice di primo grado che non si è limitato a invocare il principio c.d. business judgement rule per escludere ogni sindacabilità delle operazioni poste in essere dall’amministratore, ma ha concluso per la non arbitrarietà della stessa sulla scorta dei complessivi elementi processuali.