Inibitoria della prosecuzione di attività di impresa in violazione di accordi contrattuali pregressi
Quando le parti si impegnano al raggiungimento di un accordo commerciale, con una formula aperta alla libera negoziazione dei contraenti, ovvero “secondo le forme che si riterranno più utili o necessarie”, sostanziandosi in un reciproco e non meglio definito dovere di cooperazione, appare obiettivamente incoercibile e il puntuale adempimento di tale obbligo non può essere utilmente conseguito neppure attraverso l’inibitoria di una determinata attività.