Limiti del sindacato nell’impugnazione della delibera assembleare
Nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della delibera con la quale l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deciso un aumento di capitale sociale a pagamento, il sindacato del Tribunale non può, neppure in caso di paventato abuso, estendersi al merito gestorio.
Clausola compromissoria espunta dallo statuto. Sindacato sull’omissione di specifiche cautele nel giudizio sulla diligenza dell’amministratore
La clausola compromissoria ha natura processuale, cosicché trova applicazione l’art. 5 c.p.c., in forza del quale occorre aver riguardo, ai fini della determinazione della competenza, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda. Ove una clausola compromissoria sia stata espunta dallo statuto sociale prima della proposizione della domanda giudiziale, deve essere affermata la competenza del giudice ordinario in ordine alle controversie che – in base alla suddetta clausola – sarebbero state devolute alla cognizione degli arbitri.
La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.,) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l’osservanza dei doveri di legge e statutari previsti dagli artt. 2392, 2476 c.c.
All’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale; dunque, il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, fatta salva la possibilità di sindacare l’omissione di specifiche cautele normalmente richieste per scelte di quel tipo.
Business Judgment Rule: ambito applicativo ed estensione
Nei giudizi aventi a oggetto l’accertamento della responsabilità degli amministratori verso la società ex art. 2392 c.c. l’onere probatorio e i limiti di intervento del potere giudiziario sono regolati dai seguenti principi.
Quanto all’onere probatorio, spetta a parte attrice allegare le condotte poste in essere dall’amministratore e produttive del danno quale espressione di violazione delle regole di diligenza e lealtà gravanti sul medesimo amministratore.
Quanto al limite di intervento del potere giudiziario, trova applicazione la business judgment rule secondo cui sono insindacabili le scelte gestorie degli amministratori, dovendo il giudice adito verificare e giudicare la sola diligenza adottata dall’amministratore nel valutare preventivamente i margini di rischio connessi alla scelta da intraprendere, sul presupposto necessario, quindi, che esista in capo all’amministratore una facoltà di scelta su almeno due opzioni lecite percorribili.
Responsabilità degli amministratori e insindacabilità nel merito delle scelte gestorie
Dal carattere unitario dell’azione esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f., che compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., discende che il curatore, potendosi avvalere delle agevolazioni probatorie proprie delle azioni contrattuali, ha esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombendo per converso sui convenuti l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.
In forza del principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione, il giudice investito di un’azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori non può apprezzare il merito dei singoli atti di gestione. Se fosse possibile compiere una valutazione sull’opportunità e convenienza delle scelte di gestione, si legittimerebbe un’indebita ingerenza dell’autorità negli affari sociali, in pregiudizio all’autonomia ed indipendenza dell’organo amministrativo e con probabile paralisi del normale svolgimento dell’attività d’impresa. Ciò che forma oggetto di sindacato da parte del giudice, dunque, non può essere l’atto in sé considerato e il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì, esclusivamente, le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori. Alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio, non ogni atto dannoso per il patrimonio sociale è dunque idoneo a fondare la responsabilità dell’amministratore che lo abbia compiuto.
Sull’insindacabilità del merito gestorio del giudice nell’azione di responsabilità fallimentare
Secondo il principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione, il giudice, investito di un’azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori, non può apprezzare il merito dei singoli atti di gestione, valutandone, così, l’opportunità e la convenienza. La gestione della società, infatti, in quanto attività d’impresa, comporta fisiologicamente un alto margine di rischio e richiede il riconoscimento di un ampio potere discrezionale in capo all’organo amministrativo in relazione alla scelta delle operazioni da intraprendere: se fosse possibile compiere una valutazione sull’opportunità e convenienza delle scelte di gestione, si legittimerebbe un’indebita ingerenza dell’autorità negli affari sociali, in pregiudizio all’autonomia ed indipendenza dell’organo amministrativo e con probabile paralisi del normale svolgimento dell’attività d’impresa. Ciò che forma oggetto di sindacato da parte del giudice, dunque, non può essere l’atto in sé considerato e il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì, esclusivamente, le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori.
Se, alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio appena richiamato, non ogni atto dannoso per il patrimonio sociale è idoneo a fondare la responsabilità dell’amministratore che lo abbia compiuto; d’altro canto, non tutte le violazioni di obblighi derivanti dalla carica comportano necessariamente una lesione del patrimonio sociale e, dunque, l’individuazione di un danno risarcibile. Non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori danno luogo infatti a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno al patrimonio sociale rendendolo incapiente, danno che deve essere legato da un nesso eziologico ai suddetti illeciti.