Denuncia di gravi irregolarità e gestione di operazioni in conflitto di interessi
L’art 2391 c.c. definisce una serie di fasi che devono essere seguite nel caso sussista un interesse proprio o di terzi: in primo luogo, l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori di questa situazione di interesse per una determinata operazione; in secondo luogo, la notizia deve contenere la natura, i termini, l’origine e la portata del potenziale conflitto; in terzo luogo, la deliberazione del CdA deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.
I presupposti per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c. sono: il compimento da parte degli amministratori, in violazione dei loro doveri, di gravi irregolarità nella gestione; il danno potenziale; l’attualità delle irregolarità. [Nel caso di specie il Tribunale ritiene sussistenti e attuali le gravi irregolarità richieste dalla norma, in ragione: a) dell’inosservanza della procedura prevista dall’art. 2391 c.c. in tema di conflitto di interessi con riferimento alla stipulazione di contratti di locazione; b) dell’assenza di valutazione in merito alla convenienza per la società di stipulare nuovamente i contratti con parti in conflitto di interessi, nonché dei forti dubbi sulla congruità dei nuovi canoni di locazione; c) dell’assenza di qualsivoglia concreta iniziativa da parte degli amministratori indipendenti per tutelare il patrimonio della società per gli ingenti danni subiti a causa di decenni di canoni notevolmente al di sotto dei valori di mercato.]
Gli interessi degli amministratori ex art. 2391 c.c. e la responsabilità degli stessi verso la società ex art. 2392 c.c.
Costituisce violazione dell’art. 2391 c.c. l’atto gestorio dell’amministratore che, concludendo operazioni negoziali in spregio alla riserva di collegialità prevista da precedente delibera consiliare, autorizzi operazioni patrimonialmente rilevanti ed onerose con parti correlate, omettendo di rendere gli altri amministratori compiutamente partecipi dei propri interessi personali.
Non sussiste responsabilità dell’amministratore, laddove – anche accertato l’inadempimento dello stesso ai propri obblighi gestori – il danno risulti mancante per la caducazione del provvedimento giudiziale posto a base della contestazione attorea (nel caso di specie, decreto ingiuntivo per prestazioni professionali rese dallo studio professionale nel quale l’amministratore convenuto aveva un interesse personale).