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14 Gennaio 2025

Legittimazione all’impugnazione di delibera consiliare lesiva dei diritti dei soci. Il caso Telecom – Vivendi.

Benché con riferimento alle azioni volte all’annullamento delle delibere societarie sia vero che, di regola, l’interesse ad agire deve ritenersi in re ipsa nella legittimazione a proporre la domanda, tuttavia tale principio non vale nell’ambito dell’impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione, regolata dall’art. 2388, co. 4, c.c., in relazione al quale la norma attribuisce anche al socio il potere di impugnazione della delibera consiliare, ma prescrive che, a tutela dell’efficienza e della certezza nei confronti dei terzi dell’attività dell’organo amministrativo, la legittimazione ad impugnare del socio sia limitata alla delibera consiliare non conforme (a legge o statuto) che arrechi pregiudizio alla sua sfera giuridica personale, andando ad incidere direttamente su un suo diritto individuale, amministrativo o patrimoniale, derivante dal contratto sociale e dalla sua posizione all’interno dell’organizzazione sociale che lo contrapponga alla società. Non deve invece ritenersi riconosciuto al socio la legittimazione ad impugnare una delibera illegittima del consiglio di amministrazione in relazione un pregiudizio meramente riflesso della lesione dell’interesse sociale connesso al mero status di socio.

Il socio non è legittimato a impugnare la delibera del consiglio di amministrazione assunta in violazione delle disposizioni (di legge o di statuto) previste per l’adozione delle operazioni con parti correlate, dovendo trovare applicazione, quanto al regime d’impugnazione, la disciplina dell’art. 2391 c.c. relativa alle decisioni assunte dall’organo amministrativo in conflitto di interesse, di cui la fattispecie delle operazioni con parti correlate costituisce una specificazione e che riserva la legittimazione all’impugnazione solo agli amministratori e al collegio sindacale.

19 Agosto 2024

Conferimento dell’azienda in una subholding e competenza consiliare

Il concetto di “esecuzione” richiamato dall’art. 2378 c.c. non si riferisce soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, così che è possibile disporre la sospensione della deliberazione se la sua esecuzione materiale risulti compiuta, purché essa continui a produrre perdurante efficacia rispetto all’organizzazione sociale in via non già di riflesso, ma di diretta incidenza sul funzionamento degli organi dell’ente. Non è suscettibile di sospensione, perchè priva di effetti diretti nell’organizzazione, nei rapporti tra soci o verso i terzi (spiegando solo rilevanza puramente esterna), la delibera consiliare con cui sia stata deliberata all’unanimità dei consiglieri la costituzione di una nuova società subholding mediante conferimento delle azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale.

La misura cautelare sospensiva dell’esecuzione di una delibera assembleare non può anticipare gli effetti della sentenza di annullamento, che si producono solo con il passaggio in giudicato della stessa, ma può impedire che, dal momento della sua pronuncia, l’atto impugnato possa produrre ulteriori effetti di fatto o di diritto non più eliminabili ex post.