Il provvedimento con cui il giudice ordina alla società l’esibizione di determinati documenti sociali elencandoli nel dettaglio deve essere interpretato restrittivamente
Il provvedimento con cui il giudice ordina alla società, a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il socio ha fatto valere il suo diritto di informazione ex art. 2476 c.c., l’esibizione di determinati documenti sociali, elencandoli nel dettaglio, deve essere interpretato restrittivamente e non come un elenco aperto [nel caso, il giudice ha respinto il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. con cui il socio lamentava che la società non avesse rispettato l’ordinanza cautelare, avendo messo a disposizione solo i documenti elencati dal giudice nell’ordinanza medesima, affermando che il dispositivo dell’ordinanza non autorizzava in alcun modo l’opzione interpretativa proposta dal socio ricorrente].