Cancellazione dal Registro delle Imprese a seguito della dichiarazione di inefficacia del trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria
Alla dichiarazione di inefficacia di un trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria consegue l’ordine di cancellazione dal Registro delle Imprese dell’iscrizione di tale trasferimento.
Non è affetta da invalidità la delibera assunta sulla base di voto determinante espressa da un socio il cui acquisto della quota sia stato, successivamente alla deliberazione, dichiarato invalido
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, che invero è necessaria non per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, ma solo per la sua opponibilità alla società stessa, con la conseguenza che la prova dell’accordo, tra le parti, può essere data attraverso qualunque mezzo istruttorio, anche indiziario. Viceversa, la forma scritta -e, precisamente, l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate- è necessaria per potere eseguire il deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (forma integrativa o ad regularitatem); solo dal momento dell’iscrizione dell’atto il trasferimento infatti sarà efficace nei confronti dei terzi e della società, che è e rimane soggetto terzo ed estraneo al trasferimento. [ LEGGI TUTTO ]
Prova del patto fiduciario di quota sociale e ammissibilità della prova testimoniale
La prova del patto fiduciario, anche nel caso in cui l’accordo riguardi l’intestazione di quote di partecipazione in una società, indipendentemente dall’ eventuale esistenza di immobili nel suo patrimonio, può essere offerta per mezzo di testimoni, [ LEGGI TUTTO ]
Prova per presunzione dell’intestazione fiduciaria della quota sociale
La prova dell’intestazione fiduciaria della quota sociale non richiede la forma scritta e può essere provata per mezzo della prova testimoniale o presunzioni.
Prova del negozio fiduciario e contro la quietanza
In tema di negozio fiduciario non è ammessa la prova per testimoni del pactum fíduciae quando questo comporti il trasferimento di beni immobili, sia pure indiretto, attraverso il trasferimento della partecipazione a una società intestataria di immobili.
La quietanza a saldo [ LEGGI TUTTO ]
Sequestro giudiziario e intestazione fiduciaria di quote
Il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. rappresenta uno strumento processuale «finalizzato alla tutela di una ragione restitutoria e non (genericamente) creditoria», garantendo la «custodia» e la «gestione temporanea» di «beni mobili» [ LEGGI TUTTO ]
Differenza fra intestazione fiduciaria e simulazione di cessione di quote
L’intestazione fiduciaria di quota di partecipazione al capitale di società integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità della quota, pur essendo tenuto, in virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria, a ritrasferire al fiduciante la quota stessa secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto (cfr. Cass. 9402/05). [ LEGGI TUTTO ]
Sulla intestazione fiduciaria di quote di s.r.l. come interposizione reale di persona
In tema di compravendita di partecipazioni societarie, se si ritiene che il contratto di cessione di quote dal debitore (A) ad altro soggetto (B) sia oggetto di simulazione assoluta, la situazione debitoria di A è rimasta invariata (in quanto egli è titolare effettivo delle quote), così [ LEGGI TUTTO ]
Sequestro giudiziario di quote sociali controverse
Il sequestro giudiziario ex art. 670 cod. proc. civ. di quote sociali delle quali è controversa la proprietà, avendo l’attore formulato domanda di accertamento dell’esistenza di negozio fiduciario tra sé e la convenuta avente ad oggetto appunto l’intestazione di tali quote, con conseguente richiesta di sentenza ex art. 2932 cod. civ. disponente il trasferimento della partecipazione a sé medesimo, è autorizzato unicamente qualora l’attore ricorrente dimostri congiuntamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Intestazione fiduciaria di quote o azioni e legittimazione all’esercizio dei relativi diritti
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni, l’esercizio dei poteri e dei diritti correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario. Nei rapporti esterni e dunque rispetto ai terzi ed alla stessa società deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il pactum fiduciae è efficace solo nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario.
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