Violazione del principio di chiarezza e nullità della delibera di approvazione del bilancio
Il principio di chiarezza è uno dei principi cardine del sistema bilancistico e la sua violazione comporta la nullità della delibera di approvazione del bilancio. Nella materia societaria vi è un’inversione fra tipicità e atipicità di nullità e annullabilità, nel senso che la prima è limitata ad alcune ipotesi specifiche, mentre la seconda costituisce l’istituto generale. Va tuttavia rilevato come la violazione di alcuni principi generali, fra i quali la chiarezza del bilancio, integra una ipotesi di nullità.
Il bilancio deve essere chiaro al momento in cui è redatto ed approvato; il bilancio deve essere chiaro a tutti i consociati, in ragione della funzione generale dello stesso. Non è possibile una etero-integrazione del bilancio ex post, in sede processuale, e non, dunque, in nota integrativa.
Invalidità del bilancio il cui progetto è stato approvato da un solo amministratore; i poteri del presidente del CdA
Il vizio di un atto del complesso procedimento di approvazione del bilancio, relativo a un’attribuzione non delegabile dagli amministratori, compromette anche la validità degli atti compiuti da organi diversi, che siano confluenti in un medesimo procedimento o comunque ad esso legati da un nesso di conseguenzialità necessaria, comportandone l’annullabilità. In caso di mancata approvazione del progetto di bilancio da parte del CdA, il procedimento di approvazione del bilancio manca di un suo passaggio fondamentale, se non del suo fondamento, che è la esistenza di un progetto condiviso e approvato dagli amministratori, quale espressione della loro attività e responsabilità gestoria; il progetto da sottoporre alla assemblea deve, infatti, promanare dal solo organo a ciò espressamente abilitato dalla legge.
In difetto di una specifica disciplina sul funzionamento del CdA nelle s.r.l., la lacuna potrà essere integrata con la disciplina delle s.p.a. in quanto compatibile e, in particolare, possono estendersi alle s.r.l. le disposizioni relative ai poteri del presidente del CdA e alle modalità di convocazione del consiglio. L’art. 2381, co. 1, c.c. prevede, infatti, un’articolata disciplina dei poteri del presidente del CdA, che spaziano dal potere di convocare il consiglio, a quello di fissare l’ordine del giorno delle riunioni, di coordinare i lavori e di provvedere affinchè siano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie in discussione. Rientra nei poteri di coordinamento dell’attività del CdA spettante al presidente anche quello di verificare la regolare costituzione dell’adunanza, di dichiarare aperta la seduta, di regolare il potere di intervento dei presenti, di moderare la discussione, di porre in votazione le diverse proposte, di proclamare i risultati della votazione, nonché di controllare la redazione del verbale e di dichiarare sciolta la seduta.
Questioni in materia di invalidità della delibera di approvazione del bilancio
Non può applicarsi l’art. 2434bis c.c. quando una delibera di approvazione del bilancio sia stata impugnata (nel caso di specie: con atto di citazione notificato) in data anteriore all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio impugnato.
La norma richiamata risulta finalizzata ad attuare il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché una volta approvato il bilancio successivo, la rappresentazione [ LEGGI TUTTO ]