Annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio e assenza del collegio sindacale
La delibera (o la decisione dei soci) di approvazione del bilancio assunta dall’assemblea di una società di capitali senza previa comunicazione e acquisizione del parere del collegio sindacale, richiesti ai sensi dell’art.2429 c.c., è annullabile. Non ha alcuna rilevanza il fatto che tali mancanze siano conseguenza dall’assenza del collegio sindacale, neppure se tale assenza sia riconducibile all’impossibilità di individuare soggetti disponibili ad accettare la carica di sindaco e/o dall’impossibilità di nominare il collegio sindacale dovuta all’atteggiamento ostruzionistico dei soci di minoranza (anche qualora l’impugnante sia fra di essi annoverabile). [ LEGGI TUTTO ]
Aumento di capitale a mezzo compensazione con crediti derivanti da finanziamenti soci
Deve ritenersi coerente con la ratio della regola della postergazione la sottoscrizione di un aumento di capitale a mezzo compensazione con crediti derivanti da finanziamenti soci soggetti alle disposizioni degli artt. 2467 e 2497-quiquies c.c.
Presupposti della convocazione diretta da parte dei soci di s.r.l.: inapplicabilità dell’art. 2367 c.c. e invalidità della delibera assembleare
Nella s.r.l., con riferimento ai poteri dell’amministratore giudiziario (nominato per effetto di un procedimento di sequestro penale preventivo ex art. 321 c.p.p.), trova applicazione il combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c.: pertanto l’amministratore giudiziario, nel rispetto della disciplina societaria, può convocare l’assemblea dei soci e qualora disponga del diritto di voto nella medesima ed abbia [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità della delibera negativa di azione di responsabilità sociale assunta con il voto determinante dell’amministratore in conflitto di interessi
La delibera assembleare con cui viene rigettata l’azione di responsabilità sociale contro l’amministratore, assunta con il voto determinante di quest’ultimo in violazione dell’art. 2373, co. 2, c.c. non è nulla ma meramente annullabile. [ LEGGI TUTTO ]
Effetti del disconoscimento della firma digitale dell’atto di cessione di partecipazioni sociali sulla successiva delibera assembleare.
L’utilizzo del dispositivo di firma digitale (nella specie, per la cessione di quote sociali) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
Il disconoscimento della firma digitale posta su un atto di cessione di quote societarie operato nell’ambito del procedimento di impugnazione di una delibera approvata con voto determinante del cessionario, ove accertato dal giudice, comporta la nullità dell’atto di cessione e, in conseguenza, l’invalidità dell’assemblea sociale e della delibera in tale occasione approvata.
Mancata convocazione del socio: profili di invalidità della delibera
Sono annullabili, per mancata convocazione del socio, le delibere di esclusione del socio asseritamente moroso e di successiva approvazione del bilancio, adottate sul presupposto che il socio, in quanto inadempiente rispetto all’obbligo di conferimento, non avesse diritto a partecipare all’assemblea. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità sociale e nomina di curatore speciale; veridicità del bilancio d’esercizio e interpretazione degli obblighi contrattuali
In caso di azione di responsabilità sociale svolta da un socio, la nomina di un curatore speciale della società litisconsorte si rende necessaria solo ove quest’ultima si costituisca in giudizio in persona dell’amministratore o liquidatore convenuto, sussistendo solo in tal caso un conflitto d’interessi rilevante [ LEGGI TUTTO ]
Intestazione fiduciaria e perdita della legitimazione ad agire ex art. 2479-ter c.c.
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali – quote o azioni – nei rapporti esterni deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il c.d. pactum fiduciae è efficace soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario, anche quando si tratti di società fiduciaria. [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità della deliberazione assembleare per abuso di maggioranza ed onere della prova
Si verifica abuso di maggioranza (o “eccesso di potere”) tutte le volte in cui una delibera assembleare sia adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l’art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, in quanto preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.