Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili
Il criterio distintivo tra diritti disponibili e indisponibili al fine dell’accertamento della possibilità di devolvere una controversia ad arbitri si fonda sull’incidenza o meno della stessa controversi non solo sui diritti dei soci, ma anche su di quelli di terzi, dovendosi in tal ultimo caso parlare di diritti indisponibili mentre nel primo caso di diritti disponibili. In caso di diritti disponibili l’interesse coinvolto è, pertanto, meramente privatistico, ovvero riferito ai componenti la sola compagine sociale, mentre nel caso di diritti indisponibili l’interesse coinvolto è di tipo pubblico, ovvero coinvolgente anche l’interesse dei terzi estranei alla compagine sociale, anche in ragione di violazione di norme imperative.
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita, e quindi nulla, la delibera di approvazione. Ne consegue che non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di approvazione del bilancio.
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, le quali sono nulle in relazione all’oggetto (illecito o impossibile) per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, venendo in rilievo norme non solo imperative, ma dettate a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci, dell’interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, e quindi riguardanti diritti indisponibili.
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all’art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche dei terzi.
Legittimazione attiva e interesse ad agire, in quanto condizioni dell’azione, devono essere posseduti da chi agisce in giudizio tanto al momento della proposizione della domanda quanto al momento della decisione. Il potere-dovere del giudice di decidere il merito della controversia dipende infatti, oltre che dalla legittimazione, dalla sussistenza di un interesse concreto e attuale in capo all’attore, in difetto del quale la domanda deve essere dichiarata inammissibile. Il difetto della qualità di socio in capo all’attore al momento della proposizione della domanda, o a quello della decisione della controversia, esclude di regola la sussistenza in lui dell’interesse ad agire per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e per conseguire con il giudizio un risultato pratico giuridicamente apprezzabile. Tuttavia, all’ex socio devono essere riconosciuti legittimazione ed interesse ad impugnare la delibera in conseguenza della quale egli ha perso tale qualità. Infatti, la legittimazione viene riconosciuta eccezionalmente all’ex socio nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta: poiché in tal caso anche la stessa legittimazione dell’attore ad ulteriormente interferire con l’attività sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima, sarebbe allora logicamente incongruo, e si porrebbe insanabilmente in contrasto con i principi enunciati dall’art. 24, co. 1, Cost. l’addurre come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.
Il socio ha dritto a una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio anche in caso di perdita del capitale sociale e di azzeramento del valore economico della singola partecipazione.
Invalidità del bilancio, impugnazione dei bilanci successivi a quello già impugnato e nomina di amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando gli effetti di una delibera impugnata siano stati sostituiti da una successiva delibera avente il medesimo oggetto e gli stessi vizi di invalidità della prima, atteso che l’art. 2377, co. 8, c.c., preclude la pronuncia sull’annullamento della deliberazione solo nel caso in cui la delibera impugnata sia sostituita “con altra presa in conformità della legge e dello statuto”.
Nullità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio
Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e compromettibilità in arbitri delle vicende riguardanti la materia del bilancio
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, sicché la loro violazione rende illecita, ovvero nulla, la delibera di approvazione a prescindere dal tipo di condotta tenuta dalle parti. [ LEGGI TUTTO ]
impugnazione della delibera di approvazione del bilancio sociale e interesse ad agire
La legittimazione generale all’azione di nullità non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, onerandolo (in caso di rilievo officioso o -come nella specie- di contestazione ad opera della controparte) della prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e [ LEGGI TUTTO ]
Nullità della delibera di approvazione del bilancio
E’ da ritenersi contrario alla legge il bilancio che, in assenza di redditività del business durante l’esercizio trascorso e nell’attuale impossibilità della società di perseguire l’attività operativa [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione di delibera assembleare recante approvazione contestuale di più bilanci d’esercizio
Nel caso in cui l’assemblea dei soci deliberi la contestuale approvazione di due bilanci d’esercizio, ciascuna delibera può essere oggetto di autonoma impugnazione, non ostando in tal senso il disposto dell’art. 2434-bis c.c. secondo cui la delibera [ LEGGI TUTTO ]
Delibera di approvazione del bilancio: compromettibilità in arbitri, rilevanza delle censure e valutazioni dei sindaci
Il principio della non compromittibilità in arbitri dell’impugnazione di delibere in materia di bilancio attiene esclusivamente alla inderogabilità dei principi normativi di redazione dello stesso, quale documento obbligatorio rivolto non solo ai soci ma alla generalità dei terzi, e, come tale, non riguarda, invece, gli eventuali vizi [ LEGGI TUTTO ]
Accesso alla documentazione sociale e invalidità della delibera di approvazione del bilancio. Mancata distribuzione degli utili
Il socio non può impugnare la delibera di approvazione del bilancio sulla base della sola doglianza di non aver potuto visionare per tempo tutti i documenti contabili della società, assunti come necessari per partecipare informato all’assemblea, atteso che la disposizione di cui all’art. 2476, secondo comma, c.c. garantisce [ LEGGI TUTTO ]
IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO. INVALIDITA’ E ILLICEITA’ DELL’OGGETTO. CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO.
La mancata notizia a un socio della convocazione di una assemblea e del relativo ordine del giorno rientrano nell’ambito della “assenza assoluta di informazione” di cui all’art. 2479 ter c.c., pertanto è da considerarsi invalida ogni deliberazione ivi assunta.
La deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio non conforme ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza di cui all’art. 2423, co. II c.c., ovvero in violazione di tutte le altre norme dettate in materia di bilancio, è da ritenersi invalida per illiceità dell’oggetto [ LEGGI TUTTO ]