Sulla diligenza del contraente investitore professionale in presenza di false dichiarazioni
La diligenza del contraente di un accordo di investimento non può comprendere la presunzione di falsità delle dichiarazioni rese dalla controparte, né necessariamente sostanziarsi in un obbligo di indagare la loro veridicità; di contro, il disporre di capacità di analisi professionali derivanti dalla qualità di investitore professionale, non trasforma in negligenza aver fatto affidamento sulla buona fede e correttezza altrui.