Riassunzione dell’azione di responsabilità già promossa dal socio nei confronti dell’amministratore di s.r.l. fallita da parte del curatore fallimentare e onere della prova
In caso di fallimento di s.r.l., il curatore, ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. a), l. fall., è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità sociale già promossa dal socio, nella qualità di sostituto processuale della società, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c.; sicché, ove nel giudizio di responsabilità già intentato dal socio e riassunto dal fallimento, il curatore manifesti l’intento di non proseguire l’azione originariamente promossa, la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.
Azione di revoca dell’amministratore e richiesta risarcitoria basata solo sull’irregolare tenuta delle scritture contabili
Nell’ambito della disciplina delle società a responsabilità limitata non è specificamente prevista un’azione di merito volta alla revoca dell’amministratore. Il terzo comma dell’art. 2476 c.c. disciplina esclusivamente l’azione di risarcimento del danno e la revoca dell’amministratore in via d’urgenza, non consentendo, quindi, al giudice alcun potere di sostituire la propria volontà a quella dei soci della società nella nomina di altro amministratore in luogo di quello revocato.
Di per sé, la irregolare tenuta delle scritture contabili, in assenza di ulteriori e specifiche deduzioni, pur integrando una violazione agli obblighi gravanti sull’amministratore, è priva di autonoma efficacia causale rispetto ai danni al patrimonio sociale. Infatti, come già evidenziato, nell’ambito delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è sufficiente lamentare la violazione, da parte dell’amministratore, delle norme di legge o di Statuto o la non corretta ed oculata gestione della società (quand’anche tali condotte possano avere rilevanza in sede penale), ma è altresì indispensabile dedurre e dimostrare la diminuzione del patrimonio della società ed il nesso causale tra la predetta e le suddette condotte.
Incompletezza/inattendibilità delle scritture contabile e responsabilità degli amministratori nei confronti del curatore fallimentare
L’incompletezza e l’inattendibilità delle scritture contabili non può essere ritenuta ex se fonte di responsabilità per gli amministratori, essendo necessario rilevare un pregiudizio al patrimonio sociale potenzialmente ricollegabile a tale violazione in termini di lucro cessante e danno emergente.