Scioglimento della società per irreperibilità del socio amministratore
In caso di società di persone costituita da soli due soci, allorché lo statuto attribuisca il compimento degli atti di ordinaria amministrazione ai soci amministratori congiuntamente, la protratta irreperibilità di uno dei soci amministratori è idonea ad integrare una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2272, secondo comma, c.c., in quanto, determinando di fatto l’inattività dell’organo sociale, causa l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.
Socio s.a.s. irreperibile. Ammessa la liquidazione giudiziale
L’irreperibilità di uno dei due soci della s.a.s. e il disinteresse di entrambi a proseguire l’attività sociale è equiparabile a uno dei motivi di scioglimento della società ex art. 2272 n.2 cod.civ e, pertanto, giustifica l’adozione del provvedimento giudiziale di messa in liquidazione della società.