Impossibilità di iscrizione nel registro imprese delle domande giudiziarie di trasferimento di quote sociali
Le domande giudiziarie aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali non sono suscettibili di iscrizione nel registro imprese atteso il principio di tipicità e tassatività degli atti ricavabile dagli artt. 2188 c.c.,7, comma 2 e 11 comma 6 lett. c) del d.p.r. 581/1995 e considerato il disposto di cui all’art. 14 disp. prel. c.c., in ossequio del quale l’interprete non può applicare analogicamente le norme che stabiliscono ipotesi tipiche di iscrizione per affermare l’iscrivibilità di atti non considerati dal legislatore.
Ricorso per iscrizione nel Registro delle imprese dell’elenco soci di srl a seguito di delibera di esclusione cautelarmente sospesa
Deve essere rigettata la domanda avente ad oggetto l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’elenco dei soci di una srl, redatto sulla base di una delibera assembleare di esclusione di un socio la cui efficacia è sospesa ex art. 2378 c.c.. [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione ad impugnare del socio e del creditore pignoratizio
La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare di una s.r.l. per non conformità alla legge o allo statuto è circoscritta dall’art. 2479 – ter c.c. ai soci che non vi hanno consentito, escludendo così coloro che al momento dell’assunzione della delibera erano sprovvisti della qualità di socio, qualifica imprescindibile ai fini dell’esercizio del diritto all’impugnativa. Discorso diverso deve essere fatto per le decisioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile che, secondo il disposto della summenzionata norma, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse e quindi anche da soggetti che non sono soci della società.
Qualora la partecipazione sociale sia gravata da un pegno, il diritto all’impugnazione delle decisioni assembleari è uno di quei “diritti amministrativi diversi” che ai sensi dell’art. 2352 comma 6 c.c. spetta in maniera concorrente sia al socio sia al creditore pignoratizio. Se l’esercizio dell’azione di nullità della delibera assembleare compete indistintamente sia al socio sia al creditore pignoratizio, non essendo neanche necessaria la qualifica di socio della società, la legittimazione ad impugnare la delibera per annullabilità soffre delle limitazioni che richiedono un coordinamento tra la legittimazione esclusiva del creditore pignoratizio e quella concorrente del socio, il quale, sebbene sia formalmente legittimato ad impugnare la deliberazione, subisce gli effetti dell’espressione del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio, dal momento che sarebbe illogico, con riferimento alla medesima partecipazione sociale, l’espressione di un voto in senso favorevole a una data deliberazione e l’impugnazione volta al suo annullamento.
Per le ragioni poc’anzi dette, il socio titolare della partecipazione sociale può esperire l’azione di annullamento della delibera assembleare qualora il creditore pignoratizio in sede di decisione abbia espresso voto contrario o sia stato assente o astenuto, mentre l’impugnazione del socio non è proponibile qualora il creditore pignoratizio abbia votato a favore della delibera, perché l’azione è in contrasto con il comportamento dell’unico soggetto legittimato ad esprimere il voto.
[Nel caso di specie il Tribunale di Roma è chiamato ad affrontare la questione della legittimità a impugnare una decisione assembleare di approvazione del bilancio di una s.r.l. da parte di due soci della stessa: un socio che aveva acquistato la quota della società senza aver iscritto l’avvenuto trasferimento nel registro delle imprese e un socio, titolare di una quota di partecipazione gravata da un pegno in favore di un terzo creditore. Nel primo dei due casi riportati, il mancato deposito dell’atto di trasferimento della quota nel registro delle imprese non rende, ai sensi dell’art. 2470 c.c., l’atto opponibile alla società e priva l’acquirente della qualità di socio e della conseguente legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, tra cui anche il diritto all’impugnazione delle delibere assembleari; nel secondo caso riportato, l’esercizio del voto favorevole da parte del creditore pignoratizio alla decisione di approvazione del bilancio di esercizio, priva il socio della legittimazione ad impugnare la decisione per violazione di legge o dello statuto. Ai soci è riconosciuta l’esclusiva legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio per i profili di nullità, qualora quest’ultimo sia redatto in violazione dei principi di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423 c.c., dal momento che la legge non richiede per l’esperimento della relativa azione la qualifica di socio della società, attribuendo a chiunque ne abbia interesse la legittimazione ad impugnare le decisioni aventi oggetto impossibile o illecito e quelle prese in assenza di assoluta informazione.]
Il giudice non può ordinare l’iscrizione della pronuncia di mero accertamento della cessazione dell’amministratore sociale
La pronuncia giudiziale con la quale si accerta e dichiara che un soggetto è cessato dalla carica di amministratore di società rappresenta un provvedimento di mero accertamento [ LEGGI TUTTO ]
Delibera di s.r.l. e inapplicabilità del disposto di cui all’art. 2374 c.c.
Il disposto di una norma che è stata dettata soltanto per la società azionaria può esser predicato applicabile anche all’altro tipo sociale soltanto ove risulti che esso rappresenti l’emersione di un principio di applicazione necessaria immanente al sistema legale delle società di capitali, come tale trasponibile [ LEGGI TUTTO ]
Impossibilità di procedere alla cancellazione della iscrizione di cessazione della società
La finalità della norma contenuta nell’art. 2490, ult. comma, c.c. risiede nell’interesse di natura pubblicistica all’eliminazione delle società non più operanti da tempo, la cui inerzia costituisce sintomo [ LEGGI TUTTO ]