Competenza della sezione specializzata in materia di imprese e connessione “forte”
E’ competente la Sezione Specializzata in Materia di Imprese nel caso di controversia avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale di una società quando sussistano elementi di connessione c.d. forte, di natura oggettiva e soggettiva, con la causa di responsabilità dell’amministratore per atti di mala gestio, se la decisione in merito alla responsabilità extracontrattuale della società implica necessariamente il vaglio, quantomeno incidentale, della responsabilità dell’amministratore.
Legittimazione attiva e passiva in tema di azione di accertamento dell’abuso della direzione ex art. 2497 c.c.
L’art. 2497 c.c. attribuisce l’azione di accertamento dell’abuso della direzione e coordinamento e di conseguente risarcimento del danno nei confronti della società che eserciti detta direzione, ai soci (e, sotto diverso profilo, ai creditori) della società eterodiretta ed abusata “per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale”, vale a dire per il danno riflesso altrimenti normativamente non risarcibile.
La legittimazione è stata estesa in via interpretativa, oltre che – dal lato passivo – agli amministratori della società dominante e di quella dominata, anche – da quello attivo – a quest’ultima, ritenendola a sua volta titolata ad agire direttamente nei confronti della società esercitante la direzione abusiva (e dei suoi amministratori) per la lesione cagionata all’integrità del proprio patrimonio.
I soci della società eterodiretta sono certamente sprovvisti del potere di agire nei confronti della società esercitante abusivamente la direzione per il risarcimento dei danni direttamente patiti dalla società ‘abusata’: in relazione ai quali è quest’ultima che deve attivarsi, e sussiste semmai la diversa azione prevista dall’art. 2476 co. 3° e 8° c.c., che consente al socio di domandare in via di sostituzione straordinaria il risarcimento dei danni che la mala gestio degli amministratori (e i soci con essi intenzionalmente compartecipi) abbiano appunto arrecato alla società.
Iscrizione nel libro soci di un fatto nuovo che modifica l’assetto societario: onere della prova
La società che intende iscrivere nel libro soci un fatto “nuovo” che modifica l’assetto societario fino a quel momento esistente, costruito intorno ad una legittimazione in precedenza pacificamente riconosciuta, è tenuta a fornire la prova del presupposto formale che legittima una annotazione contraria al diritto del socio.
La prova del presupposto dell’annotazione risale, infatti, in capo a colui che intende farla valere, in applicazione della regola generale di cui è espressione il principio in virtù del quale chi afferma la titolarità di un diritto sulle azioni, per poter ottenere la legittimazione ad agire in società, deve fornire la prova del diritto e la società deve limitarsi ad un controllo di regolarità formale del titolo, da esercitarsi in maniera oggettiva, e procedere alla corrispondente iscrizione nel libro soci.
Eccesso dei limiti convenzionali ai poteri rappresentatitivi di amministratore di S.r.l.: conseguenze e legittimazione
La regola posta dall’art. 2475-bis, primo comma, c.c. costituisce una norma di default destinata ad assumere rilevanza nel silenzio dello statuto o dell’atto di nomina. Anche nelle società a responsabilità limitata, infatti, è possibile attribuire il potere di rappresentanza soltanto ad alcuni amministratori ovvero ricollegarla alla titolarità di alcune cariche (come la carica di amministratore delegato o di presidente del consiglio di amministrazione); ciò lo si può desumere dal fatto che tra le indicazioni che l’atto costitutivo deve necessariamente contenere rientrano quelle concernenti la rappresentanza della società (art. 2463 comma 2, n. 7 c.c.) e che l’art. 2383 comma 4 (richiamato dall’art. 2475 comma 2 c.c.) prevede che entro trenta giorni dalla notizia della nomina, gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese indicando a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, nonché – in ultimo – da quanto indicato all’art. 2475-ter c.c. dove nel menzionare gli «amministratori che hanno la rappresentanza della società» lascia desumere che possono esservi amministratori che non hanno detto potere in conseguenza di limitazioni poste dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina.
Le limitazioni statutarie – a differenza delle limitazioni legali – dei poteri rappresentativi degli amministratori non si riverberano in maniera automatica sul contratto sottoscritto dagli amministratori con i terzi, non essendo, se non nel concorso degli altri presupposti indicati dall’art. 2475-bis c.c., ad essi opponibili. Il fatto che un amministratore abbia sottoscritto un contratto eccedendo la propria limitazione del potere rappresentativo, può presentare conseguenze sul piano dei rapporti interni alla società, giustificando la revoca dell’amministratore dall’incarico gestorio ovvero la proposizione di una azione di responsabilità nei suoi confronti ovvero ancora, qualora nella società sia presente il collegio sindacale, la denunzia ex art. 2408 c.c.
Nel caso di violazione dei limiti convenzionali al potere rappresentativo degli amministratori nell’ipotesi descritta dall’ultima parte dell’art. 2475-bis secondo comma c.c. (ossia nel caso in cui il terzo contraente abbia intenzionalmente agito in danno della società) solo la società (e non, quindi, anche il singolo socio) è legittimata ad opporre ai terzi tali limitazioni. Ciò alla luce del fatto che nelle società di capitali, l’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni alla società (rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali) e non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed, in particolare, ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla società stessa, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell’art. 1421 c.c
L’eventuale inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator di una società può essere fatta valere dal falso rappresentato, ma non dai soci di quest’ultimo qualora costituito in forma di società di capitali.
Legittimato passivo e litisconsorte necessario nei giudizi di impugnazione di delibere assunte da organi societari
Nei giudizi che hanno a oggetto l’impugnazione di delibere assunte da organi societari unico legittimato passivo (e litisconsorte necessario) è la società i cui organi hanno adottato le decisioni contestate in base al principio di immedesimazione organica, e non invece i singoli soggetti (consiglieri, soci, sindaci) partecipanti all’organo; da cui discende ulteriormente che nei giudizi di impugnazione delle decisioni del c.d.a. non sussiste litisconsorzio necessario con riguardo ai singoli amministratori.
La legittimazione ad agire del titolare di impresa individuale. Il recesso unilaterale dal contratto preliminare
Legittimazione a presentare la denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione
Deve ritenersi inammissibile la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. presentata dall’ex presidente del collegio sindacale e dal creditore della società, essendo il rimedio espressamente riservato ai soci rappresentanti, nelle società “chiuse”, il decimo [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità della delibera negativa di azione di responsabilità sociale assunta con il voto determinante dell’amministratore in conflitto di interessi
La delibera assembleare con cui viene rigettata l’azione di responsabilità sociale contro l’amministratore, assunta con il voto determinante di quest’ultimo in violazione dell’art. 2373, co. 2, c.c. non è nulla ma meramente annullabile. [ LEGGI TUTTO ]
Nomina e poteri del liquidatore ex art. 2275 c.c.
Il liquidatore nominato dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 2275 co. 1 c.c. è – tra le altre cose – legittimato a esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori.
La legittimazione attiva del curatore della S.r.l. ex art. 146 l.fall.
La legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori ex art. 146 l. fall. compete anche al curatore della S.r.l. fallita.
L’obbligo risarcitorio [ LEGGI TUTTO ]