Azione di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l., prosecuzione del giudizio in caso di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del socio attore e presupposti per la revoca degli amministratori ex art. 2476, co. 3, c.c.
Nell’ambito di un giudizio di responsabilità dell’amministratore di s.r.l. intentato da un socio, nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c., il successivo venir meno della qualità di socio in capo all’attore se, da un lato, configura una ipotesi di sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, dall’altro, non determina, in concreto, l’impossibilità di proseguire il procedimento allorché la società si sia autonomamente costituita a mezzo del nominato curatore speciale, sostenendo direttamente l’iniziativa del socio (nel caso di specie, la società costituitasi in giudizio a mezzo del procuratore speciale ha concluso chiedendo al Tribunale di “assumere tutti gli eventuali provvedimenti ritenuti necessari o anche solo utili” nell’interesse della società).
Riassunzione dell’azione di responsabilità già promossa dal socio nei confronti dell’amministratore di s.r.l. fallita da parte del curatore fallimentare e onere della prova
In caso di fallimento di s.r.l., il curatore, ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. a), l. fall., è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità sociale già promossa dal socio, nella qualità di sostituto processuale della società, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c.; sicché, ove nel giudizio di responsabilità già intentato dal socio e riassunto dal fallimento, il curatore manifesti l’intento di non proseguire l’azione originariamente promossa, la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.