Legittimazione a proporre azione di annullamento delle delibere consiliari
La legittimazione a impugnare le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello statuto è riservata, oltre che al collegio sindacale, ai soli amministratori “assenti o dissenzienti”, previsione questa che è in genere intesa in senso restrittivo e non comprende l’amministratore presente, che ha manifestato la propria astensione dal voto. Il fondamento dell’impugnazione non consiste, tuttavia, nella generica contrarietà a legge o statuto della deliberazione, ma nella violazione dell’art. 2391 co. 3 c.c. che riguarda l’invalidità delle delibere che siano state adottate nella “inosservanza di quanto disposto nei due precedenti commi” o “con il voto determinante dell’amministratore interessato”, qualora possano “recare danno alla società”.
Legittimazione all’impugnazione di una deliberazione di commissariamento di una associazione non riconsciuta
La legittimazione a impugnare la deliberazione con cui il Consiglio Direttivo dell’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) ha disposto il commissariamento di un’associazione non riconosciuta associata al medesimo va sicuramente riconosciuta in capo a quest’ultima – quale “socia” dell’ente riconosciuto ENCI e soggetto direttamente interessato dalla decadenza del proprio organo direttivo e dalla sostituzione dei membri con un commissario straordinario – e non ai relativi associati. A tale conclusione si giunge facendo applicazione dei principi che regolano le società di capitali e, in particolare, dell’art. 2388 c.c., che riconosce ai soci la legittimazione a impugnare le delibere del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti (nel caso di specie, alcuni degli attori sono “soci della socia”, privi del potere di rappresentanza dell’associazione verso terzi, per cui non possono far valere nel processo un diritto altrui in mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso ex art. 81 c.p.c.).