Scioglimento del vincolo particolare del socio di snc per mutuo consenso nel concorso tra due cause di scioglimento
Pur essendo la società l’unica legittimata passiva rispetto alla azione di impugnazione della delibera di esclusione del socio, non è ravvisabile carenza di legittimazione passiva processuale e sostanziale dei singoli soci convenuti ove l’attore abbia introdotto anche domande di condanna della società e dei soci, quali obbligati in solido ex art 2291 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti ai fatti che avrebbero giustificato il recesso dalla società e al pagamento del valore di liquidazione della sua partecipazione sociale; rispetto a queste domande (pagamento del valore di liquidazione della quota e risarcimento danni) legittimata passiva è la società ma non può escludersi anche la legittimazione passiva dei soci superstiti al fine di far valere la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
Nel concorso tra le due cause di scioglimento del rapporto associativo [nel caso di specie, esclusione e recesso] vi è concorde volontà tra tutti i soci parti del contratto sociale sullo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio uscente; ciò comporta il venire meno di un interesse giuridico attuale all’opposizione con l’assorbimento di ogni questione sulla regolarità formale della decisione dei soci di esclusione.
Mancata conferma della penale nel procedimento di merito
Ratio della risoluzione degli enti creditizi ed efficacia delle decisioni della Corte di Giustizia
In tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, la ratio della disciplina del d.lgs. 180/2015, di derivazione europea, è quella di creare una netta distinzione tra l’ente in risoluzione e l’ente ponte al fine di garantire, nell’interesse pubblico generale, la stabilità del sistema finanziario con la prosecuzione dell’attività bancaria, a tutela anche dei rapporti di clientela in essere con la banca in crisi e al fine di scongiurare riflessi negativi sul tessuto economico delle aree interessate che deriverebbero dalla liquidazione della banca in crisi.
Le decisioni della Corte di Giustizia sull’interpretazione dei trattati sono vincolanti non solo per il giudice del rinvio, ma spiegano efficacia anche al di fuori del giudizio principale, data la loro portata generale ed astratta con efficacia vincolante erga omnes a garanzia dell’uniforme interpretazione del diritto dell’Unione Europea in tutto l’ambito europeo. Inoltre, alle sentenze interpretative va attribuita efficacia retroattiva come conseguenza dell’effetto di incorporazione dell’interpretazione della Corte UE nel testo della disposizione interpretata.
Le norme della Direttiva 2014/59 devono essere interpretate nel senso che esse ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un’impresa di investimento sottoposti a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato delle azioni, nell’ambito di un’offerta pubblica di sottoscrizione emessa da tale ente prima dell’avvio di detta procedura di risoluzione, propongano, nei confronti dell’ente creditizio o dell’impresa in parola, ovvero contro l’entità succeduta a tali soggetti, un’azione di responsabilità a causa delle informazioni fornite nel prospetto oppure un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali azioni, la quale, in considerazione del suo effetto retroattivo, porti alla restituzione del controvalore dei titoli azionari suddetti, maggiorato di interessi a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto.
Il d.lgs. 180/2015 non preclude in assoluto ogni facoltà di agire per il risarcimento del danno ex art 94 TUF, ma solo la facoltà di agire verso il nuovo soggetto, l’ente ponte, nelle sole ipotesi in cui l’iniziativa non è stata assunta prima della cessione ex d.lgs. 180/2015, restando immutata la facoltà di agire verso gli altri possibili co-responsabili (quali l’offerente, l’eventuale garante, le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto, l’intermediario finanziario).
Inadempimento nella cessione di quote e restituzione del corrispettivo: versamento senza titolo nel rapporto di valuta
Legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione di delibera di società di capitali
La domanda avente a oggetto l’impugnativa della delibera di una società di capitali può essere proposta nei confronti della società e non già nei confronti dei soci, i quali non sono titolari del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto dedotto. Il socio di una società per azioni non è legittimato a resistere all’azione d’impugnazione di una delibera assembleare, spettando la legittimazione passiva alla sola società e dovendo, per specifica disposizione di legge, il socio non impugnante e non parte in causa, sottostare all’eventuale annullamento della deliberazione. Tant’è che l’intervento del socio per resistere all’impugnazione di delibera da altri proposta viene qualificato come intervento adesivo dipendente e da questa posizione processuale non deriva il diritto all’autonoma impugnazione della sentenza, così come è precluso al socio il rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria. Gli effetti della sentenza di annullamento sono, infatti, per il socio, riflessi e non diretti.
Nullità della delibera di approvazione del bilancio e inefficacia della intervenuta trasformazione di una società cooperativa in s.r.l.
Compete alla società, e non al suo fallimento, la difesa nei giudizi che hanno come oggetto la forma giuridica esposta nell’ordinamento non essendo rapporti che, ex se, coinvolgono pretese esecutive dei creditori. Infatti, gli organi sociali – in costanza di fallimento – non si estinguono, come non si estingue la stessa società che permangono medio tempore durante la liquidazione concorsuale.
Per quanto riguarda la legittimazione attiva nelle ipotesi di trasformazione eterogenea, il fallimento subentra, quale rappresentante dei creditori di cui all’art. 2500 novies c.c. in caso di inerzia della massa, laddove l’iniziativa di questi ultimi può configurarsi. Quando la società fallita è stata evocata correttamente in giudizio e il Fallimento è intervenuto aderendo all’iniziativa del creditore facendola propria, vi è una conseguente perdita di legittimazione nel corso del giudizio del soggetto creditore.
Una società consortile nasce al fine di mettere in comune i costi e le spese che devono sostenere i singoli consorziati per lo svolgimento della propria attività commerciale. Pertanto, le previsioni statutarie e regolamentari impongono necessariamente la copertura dei costi in capo ai soci. Sottrarsi a tale obbligo di contribuzione significa non raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio con lo stravolgimento dei principi di redazione contabile, abdicando allo scopo mutualistico che dovrebbe animare la compagine consortile con una palese violazione delle previsioni statutarie e regolamentari. In tal senso, la delibera di approvazione del bilancio è affetta da nullità per illiceità dell’oggetto, in quanto lo stesso risulta redatto in contrasto con le norme imperative di cui agli artt. 2423 e 2423 bis c.c. e con i principi contabili applicabili, per il fatto che non rappresentava in modo veritiero e la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Anche in pendenza di procedure di concordato preventivo i costi di gestione devono essere ribaltati sui soci, permanendo la natura consortile della società.
Quanto alla delibera di trasformazione di una società cooperativa in una società di capitali a finalità lucrativa, ai sensi dell’art. 2500 novies c.c., tale trasformazione eterogenea deve ritenersi inefficace – con conseguente caducazione della deliberazione dell’assemblea straordinaria con cui è stato adottato il nuovo testo dello statuto sociale – nel caso in cui pregiudichi in modo estremamente grave le ragioni creditorie.
In particolare, si evidenzia che il regime dell’opposizione ex art. 2500 novies c.c. opera anche in caso di trasformazione di società lucrativa in società consortile: da provarsi caso per caso a cura del creditore opponente, la diversa finalità di gestione del patrimonio sociale potrebbe tradursi in un aggravamento delle condizioni di rischio del credito.
Legittimazione passiva dei soci di s.n.c. nella domanda di liquidazione della quota di uno di essi
Pur non essendo configurabile un litisconsorzio necessario fra società di persone e singoli soci, è comunque possibile la citazione in giudizio di questi ultimi per la liquidazione della quota di pertinenza del socio receduto o defunto. Difatti, il beneficio di escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, ma non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti dei soci rimasti.
Impugnazione delibera di esclusione del socio accomandante di S.a.s.
Nel giudizio di opposizione avverso l’espulsione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante, anche se è consentita, come modalità equipollente d’instaurazione del contraddittorio, la citazione di tutti i soci, notificata nel termine di decadenza previsto dall’art. 2287 cod. civ.; conseguentemente, se la citazione è notificata al liquidatore nominato dal Tribunale e tuttora in carica secondo le risultanze del Registro delle Imprese, non risulta necessaria alcuna estensione del contraddittorio ex art. 106 c.p.c. ai singoli soci. [ LEGGI TUTTO ]
L’azione di ripetizione dell’indebito per somme versate a titolo di acconto nella fase di negoziazione in assenza di un accordo finale
Per l’azione di ripetizione di indebito è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume non dovuta.
L’attore che propone la domanda di ripetizione dell’indebito ha l’onere di provare [ LEGGI TUTTO ]
Legittimazione passiva del liquidatore del concordato per cessione dei beni ai creditori ex art. 2043 c.c. nei confronti di creditori il cui credito è contestato
Il liquidatore del concordato per cessione dei beni ai creditori è privo della legittimazione passiva nel giudizio promosso per l’accertamento di un debito sociale che non sia contemplato nel piano di riparto. Tuttavia, ciò non esclude [ LEGGI TUTTO ]