Patti parasociali: criteri di interpretazione dei contenuti del contratto e limiti all’adempimento dei paciscenti
La domanda di accertamento del significato di un patto parasociale passa attraverso l’individuazione del quadro dei vincoli di fonte negoziale intervenuti e operanti tra le parti e, ancor prima, dell’individuazione dei relativi effetti e dei soggetti vincolati, ottenibile mediante l’interpretazione degli accordi intercorsi, alla luce dei criteri fondamentali, da applicarsi senza necessità di riconoscere alcuna priorità al senso strettamente letterale: (i) dell’esame del dato letterale e della comune intenzione delle parti, nonché della valutazione del comportamento complessivo tenuto dalle medesime anche successivamente alla stipulazione (ex art. 1362 c.c.), fermo restando che oggetto della ricerca ermeneutica è il significato oggettivo del testo, rispetto al quale il senso letterale delle parole è il primo, ma non esclusivo strumento, imponendosi un’indagine comprensiva dell’elemento logico, in un razionale gradualismo dei mezzi di interpretazione che devono fondersi e armonizzarsi; (ii) della valutazione congiunta delle clausole nel loro insieme (art. 1363 c.c.); (iii) della buona fede interpretativa (art. 1366 c.c.); (iv) dell’interpretazione utile (art. 1367 c.c.); nonché avuto, comunque, riguardo alla causa in concreto, intesa come lo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto.
L’onere processuale incombente sulla parte attrice asserita creditrice, nelle azioni contrattuali, ricomprende, oltre all’allegazione dell’inadempimento, anche e ancor prima la prova del titolo negoziale costituente la fonte genetica della pretesa creditoria azionata; prova includente quella della ricorrenza in concreto dei presupposti fattuali che determinano l’insorgenza e l’operatività degli obblighi asseritamente disattesi e la cui assoluzione presuppone, a monte, la puntuale delineazione del contenuto e dei limiti dell’impegno contrattualmente assunto e asseritamente inadempiuto.
In nome del principio di buona fede, in forza del quale ogni contraente è tenuto, nell’esecuzione del contratto, alla salvaguardia dell’interesse perseguito dalla controparte con la pattuizione, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio, l’estensione e il contenuto degli obblighi giuridicamente cogenti del patto parasociale e delle condotte adempitive dell’obbligo assunto con la pattuizione non può condurre il paciscente sino alla violazione di norme di legge imperative o al compimento di atti illeciti, tali da esporlo a responsabilità nei confronti della società: donde, se è pur vero che la natura extrasociale del patto può condurre a incorrere in responsabilità da inadempimento nei confronti delle controparti il contraente che esprima il proprio diritto di voto in maniera divergente dall’impegno assunto, pur nell’ambito di una delibera normativamente conforme e pertanto valida ed efficace erga omnes, non è invece vero l’opposto, non essendo possibile ritenere rimproverabile e fonte di danno sine iure l’omissione, da parte del paciscente, di condotte che, pur necessarie e idonee alla realizzazione dell’interesse perseguito della controparte, implichino la violazione di norme e doveri di legge o statutari.
Lesione dell’affidamento incolpevole nella legittimità del provvedimento amministrativo ampliativo e giurisdizione
L’azione risarcitoria proposta dal privato per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della lesione dell’affidamento incolpevolmente riposto nella stabilità del provvedimento amministrativo illegittimo ampliativo della sua sfera giuridica, provvedimento poi annullato dalla pubblica amministrazione in autotutela, è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e ciò anche in relazione alle controversie risarcitorie che traggano origine dalla caducazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del privato adottati in materie soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La lesione dell’affidamento incolpevole nella legittimità del provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato si traduce nella lesione del diritto soggettivo all’autodeterminazione negoziale del privato, indotto da uno specifico comportamento contrario alle regole generali di correttezza e buona fede tenuto dalla pubblica amministrazione nel frangente a confidare nella stabilità del provvedimento amministrativo illegittimo e a orientare le sue scelte negoziali e imprenditoriali in modo tale da sostenere costi e investimenti che si riveleranno inutili con l’annullamento. Il diritto al risarcimento del danno derivante dalla delusione dell’affidamento incolpevole nella stabilità del provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato non deriva né direttamente né indirettamente dalla sua illegittimità o dall’illegittimità del provvedimento di annullamento, ma solo dall’ulteriore comportamento contrario a correttezza e buona fede tenuto dalla pubblica amministrazione nel frangente ed esula, quindi, dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, a fini di concentrazione della tutela demolitoria e risarcitoria in materie tassativamente determinate, riconosce al giudice amministrativo la cognizione in materia dei soli diritti soggettivi incisi nell’esercizio illegittimo del potere autoritativo. [Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in un caso riguardante la richiesta, da parte una società a responsabilità limitata cessionaria dei crediti e dei diritti vantati da un Fondo comune di investimento immobiliare chiuso in relazione ad un’operazione immobiliare programmata su una vasta area sita in un Comune italiano, di risarcimento del danno per violazione degli artt. 1175, 1375 e 2043 c.c. a carico del Comune, per avere quest’ultimo dapprima approvato il Piano Integrato di Intervento (c.d. PII) e, dopo cinque anni, parzialmente annullato in autotutela la delibera di approvazione del PII, rilevandone l’illegittimità originaria per la violazione della normativa urbanistica vigente in materia].
Con riguardo all’individuazione del dies a quo della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, deve in ogni caso rilevarsi che la perdita patrimoniale del privato corrispondente al danno ingiusto si verifica contestualmente all’annullamento da parte della pubblica amministrazione del provvedimento ampliativo illegittimo ed è da questo momento che diviene obiettivamente percepibile e, in una certa misura, anche irreversibile la perdita patrimoniale connessa all’inutilità delle spese o degli investimenti sostenuti dal privato per l’avvio o la realizzazione delle opere o delle attività illegittimamente autorizzate.
La limitazione del brevetto in corso di causa non può riguardare la descrizione
Nell’ambito del diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato dal titolare nel corso di un giudizio volto all’accertamento della validità del brevetto (già) concesso, la riformulazione può avere ad oggetto le sole [ LEGGI TUTTO ]
L’apparenza del diritto tutela il legittimo affidamento del terzo sulla titolarità del potere di firma dell’amministratore unico
Il difetto di potere di rappresentanza dell’amministratore unico, firmatario di polizza fideiussoria, non può essere opposto dal rappresentato, che invoca la specialità della procura, ove in forza [ LEGGI TUTTO ]