La rinuncia tacita da parte dei soci ai diritti di prelazione e gradimento previsti dallo statuto
Effetti della violazione di una clausola di gradimento
L’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. In particolare, poi, quanto alla legittimazione generale all’azione di nullità, prevista dall’art. 1421 c.c., quest’ultima non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell’art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere esercitata per un fine collettivo di attuazione della legge.
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese; altrimenti, sarebbe impossibile, per la controparte, controdedurre e, per lo stesso giudice, valutare le risultanze probatorie e i documenti ai fini della decisione.
Sull’interpretazione delle clausole statutarie di limitazione della circolazione delle azioni
Il gradimento dell’acquirente del socio intenzionato a cedere la partecipazione sociale deve essere espressamente pattuito dallo statuto e non può dedursi dall’interpretazione estensiva della clausola di prelazione. Infatti, le clausole di prelazione e gradimento, per quanto entrambe limitative della circolazione delle azioni, devono essere distinte sotto il profilo funzionale come due diverse fattispecie cui si applica diversa disciplina (rispettivamente comma 1 e comma 2 dell’art. 2355-bis c.c.).