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La nomina del liquidatore nelle società di persone

La nomina del liquidatore spetta ai soci, potendo provvedervi ex lege il presidente del tribunale, o il tribunale in composizione collegiale in caso di società di capitali, quando i soci non siano in grado di raggiungere le maggioranze richieste per detta nomina. È possibile procedere alla nomina anche quando, pur non essendo stato il ricorso preceduto dalla convocazione dell’assemblea o dalla consultazione dei soci, possa comunque presumersi che i soci non siano in grado di addivenire a detta nomina con le richieste maggioranze.

Carenza di legittimazione attiva dei creditori sociali a chiedere la nomina del liquidatore ex art. 2275 c.c.

Non può configurarsi la legittimazione attiva dei creditori sociali a richiedere ex art. 2275 c.c. la nomina del liquidatore sociale della società di persone debitrice, atteso che, da un lato, la norma richiamata attribuisce tale legittimazione ai soli soci (al cui mancato unanime consenso la nomina da parte del Presidente del Tribunale deve supplire), nonché, d’altro lato, non sussiste alcun interesse specifico del creditore alla nomina del liquidatore (ben potendo le esigenze di notifica di atti relativi a procedure esecutive essere assicurate dalla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.).