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12 Giugno 2024

La liquidazione della quota del socio defunto nelle società di persone

I soci di una s.a.s. possono decidere di riprodurre in statuto il disposto dell’art. 2284 c.c. sia per il caso di decesso del socio accomandatario, sia per il caso di decesso del socio accomandante, con la conseguenza che né gli eredi del socio accomandante, né gli eredi del socio accomandatario subentrano nella posizione del defunto nell’ambito della società, ma hanno diritto solo alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società. In tal caso, la morte del socio produce, come effetto ex lege, lo scioglimento del rapporto tra tale socio e la società, con conseguente obbligo di liquidazione della quota.

Una volta che il socio superstite abbia optato per l’offerta agli eredi della liquidazione della quota appartenuta al defunto secondo le modalità previste dall’art. 2289 c.c., il diritto di credito degli eredi del socio deceduto è indifferente alle successive vicende della società.

La liquidazione della quota deve essere fatta dalla società, che è l’unico debitore. La società di persone, infatti, ancorché priva di personalità giuridica, è dotata di autonoma soggettività giuridica, quale autonomo centro di imputazione di rapporti attivi e passivi.

L’art. 2284 c.c. fa salva la contraria disposizione del contratto sociale. In particolare, i soci possono introdurre nell’atto costitutivo la clausola di consolidazione; essa prevede che, in caso di morte del socio, la quota del de cuius si accresca in proporzione ai soci superstiti, i quali sono obbligati a liquidare la quota all’erede. Gli elementi essenziali della clausola di consolidazione impura sono pertanto i seguenti: la quota del socio defunto si accresce automaticamente ai soci superstiti, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale da ciascuno possedute; i soci superstiti sono obbligati a liquidare la quota agli eredi entro il termine di sei mesi.

L’onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. Spetta pertanto al socio superstite dimostrare quale fosse la situazione patrimoniale, nel giorno in cui si è verificato il decesso, mediante la produzione in giudizio delle scritture contabili della società.

Determinazione del valore della quota del socio defunto tenendo conto della fiscalità latente sulle rettifiche del patrimonio netto

La morte del socio produce come effetto ex lege lo scioglimento del rapporto tra tale socio e la società e fa sorgere in capo agli eredi il diritto di ottenere dai soci superstiti la liquidazione della quota, ossia il diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, da determinarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (art. 2289 c.c.), ossia in base alla effettiva consistenza della società a tale data. Ne consegue che ai fini della liquidazione della quota si deve tener conto del patrimonio netto rettificato, in aumento o in diminuzione, in funzione delle differenze riscontrabili tra i valori correnti degli elementi dell’attivo e del passivo e i corrispondenti valori contabili.

In ipotesi di rettifiche in aumento degli elementi dell’attivo si deve tener conto degli effetti della fiscalità latente sulle rettifiche apportate. Infatti, se si prende a riferimento il valore del bene nel mercato, non si possono non considerare le passività fiscali che incidono sul valore di quel bene nel mercato, dal momento che nel mercato il valore monetario/economico effettivo ricavabile dal bene è quello che risulta al netto della imposizione fiscale. Ciò determina, pertanto, la necessità di stimare il carico fiscale sulle plusvalenze che emergono in sede di rideterminazione dei valori patrimoniali a valori correnti dei beni sociali. Detta necessità non si fonda su una prognosi circa la possibile/probabile vendita in futuro del bene da parte della società, ma entra in considerazione come un elemento per stabilire a una certa data il valore effettivo di mercato del bene.

Il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze che emergono in sede di rideterminazione dei valori patrimoniali a valori correnti, dato dalla c.d. fiscalità latente, va stimato, pur trattandosi di imposte differite e solo potenziali, secondo la normativa fiscale vigente (OIC 25, par. 23), e ai fini del loro ammontare si deve tenere conto anche di fattori contingenti come la previsione di aliquote agevolate.

24 Aprile 2020

Legittimazione passiva dei soci di s.n.c. nella domanda di liquidazione della quota di uno di essi

Pur non essendo configurabile un litisconsorzio necessario fra società di persone e singoli soci, è comunque possibile la citazione in giudizio di questi ultimi per la liquidazione della quota di pertinenza del socio receduto o defunto. Difatti, il beneficio di escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, ma non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti dei soci rimasti.

31 Luglio 2019

Liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto di S.n.c. e risarcimento del danno. Nullità della clausola arbitrale.

Nelle S.n.c. a seguito del decesso di un socio non si verifica di per sé il subentro degli eredi del socio scomparso nella società ma l’evoluzione del rapporto è affidata all’iniziativa dei soci superstiti, i quali possono, alternativamente, liquidare la quota del socio defunto agli eredi ovvero sciogliere la società ovvero continuare la società con gli eredi ove questi acconsentano. Pertanto, laddove il socio superstite nulla abbia comunicato agli eredi del socio defunto riguardo ad una prosecuzione della società con i medesimi, questi ultimi non diventano soci della S.n.c. [ LEGGI TUTTO ]

Domanda di liquidazione della quota del socio defunto e responsabilità dei soci ex art. 2267 c.c.

Gli eredi del socio defunto di una società semplice possono agire, in qualità di creditori sociali, per la liquidazione della quota del de cuius facendo valere i propri diritti patrimoniali non solo sul patrimonio sociale e su quello personale dei soci amministratori ma [ LEGGI TUTTO ]