Integrazione del contraddittorio e pagamento delle royalties in favore del contitolare dei brevetti oggetto del contratto di licenza
La necessità del litisconsorzio sorge solo nel caso in cui sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo, unico ed inscindibile che, in ragione di tale natura, comporta la necessità che la sentenza, per essere utiliter data, debba essere pronunciata nel contraddittorio di tutti i titolari del rapporto. Tuttavia, questa ipotesi non ricorre qualora la domanda concerna un rapporto obbligatorio ed il convenuto contesti di essere titolare dell’obbligazione dedotta in giudizio, indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attorea, oppure, in via di mera eccezione, contesti la titolarità del diritto vantata dall’attore, deducendo che essa spetti ad un terzo. In tali ipotesi, la controversia non può pregiudicare il terzo al quale l’eventuale giudicato è inopponibile, sicché la chiamata del terzo non è determinata da ragioni di integrazione del contraddittorio per necessità del litisconsorzio, ma solo da eventuali ragioni di mera opportunità. Una situazione di litisconsorzio necessario potrebbe sussistere in caso di richiesta, in via riconvenzionale, di un accertamento vincolante anche nei confronti del terzo, in ordine alla titolarità effettiva ed esclusiva del diritto in capo al terzo.
Legittimazione passiva dei soci di s.n.c. nella domanda di liquidazione della quota di uno di essi
Pur non essendo configurabile un litisconsorzio necessario fra società di persone e singoli soci, è comunque possibile la citazione in giudizio di questi ultimi per la liquidazione della quota di pertinenza del socio receduto o defunto. Difatti, il beneficio di escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, ma non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti dei soci rimasti.
Irrilevanza della prova dell’esistenza di creditori antecedenti all’atto di mala gestio
Il creditore è libero di agire in giudizio contro qualunque debitore solidale, senza necessità di evocare in giudizio tutti o determinati debitori: ciò vale anche rispetto all’azione di responsabilità per abuso di direzione e coordinamento, non sussistendo litisconsorzio necessario tra essa e i suoi amministratori nell’ipotesi di responsabilità solidale di cui all’art. 2497, secondo comma, c.c.
Risulta irrilevante, ai fini dell’esercizio dell’azione ex art. 2394 c.c., la prova dell’esistenza di creditori antecedenti all’atto di mala gestio, rilevando il solo carattere pregiudizievole dell’atto sul patrimonio sociale nel suo complesso, idonea a pregiudicare i creditori, siano essi anteriori o posteriori all’atto contestato.
Sull’impugnazione del lodo irrituale
L’annullamento del lodo emanato all’esito di un arbitrato irrituale deve essere domandato in via espressa e principale, non potendo le doglianze formulate nella prospettiva di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo su di esso fondato provocare una decisione demolitoria del lodo medesimo.
Con l’introduzione dell’art. 808 ter c.p.c., il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale, cristallizzandoli in un elenco tassativo e sottraendoli, quindi, all’individuazione ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza. I motivi di impugnazione del lodo debbono, quindi, intendersi tassativamente indicati nella citata disposizione. Di conseguenza, non possono essere oggetto d’impugnazione né l’eventuale violazione del termine per il deposito del lodo, né le eventuali errate valutazioni nel merito da parte dell’arbitro.
Nel giudizio arbitrale inerente all’accertamento della responsabilità dell’amministratore per il danno subito dal socio non sussiste litisconsorzio necessario della società.
Azione di responsabilità verso gli amministratori e sindaci: il litisconsorzio è facoltativo
L’azione volta a far valere la responsabilità degli amministratori (e dei sindaci) non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo o alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido.
Anche in caso di fallimento di una s.r.l., il curatore ha la legittimazione a esercitare l’azione di responsabilità dei creditori sociali.
L’eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l’onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente.
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c. c. promossa dal curatore fallimentare è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 l. fall., derivante, “in primis“, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Il terzo che abbia partecipato alla realizzazione di una operazione dissennata e dissipatoria del patrimonio sociale risponde in solido con l’amministratore del danno derivato ex art. 2043 c.c..
L’esercizio della domanda di manleva e il foro competente
Le domande di manleva o di garanzia avanzate nei confronti di una società successivamente dichiarata fallita, in mancanza di contestazione da parte del convenuto autorizzato alla chiamata della propria legittimazione sostanziale rispetto alla domanda proposta dall’attore, sono improcedibili e devono essere coltivate esclusivamente mediante l’insinuazione al passivo nella procedura concorsuale aperta nei confronti di tale società nel rispetto della par condicio creditorum. Al contrario, la domanda di manleva proposta nei confronti degli altri condebitori e garanti in bonis, trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, non sono attratte al foro fallimentare (conf. Cass. 27856/2008). [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del socio ex art. 2395 e mutatio libelli
L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 c.c. esige che [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità verso capogruppo fallita. Litisconsorzio facoltativo tra amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità
L’eventuale credito risarcitorio da abuso di direzione e coordinamento vantato nei confronti della capogruppo dichiarata fallita deve essere fatto valere, a pena di improcedibilità della domanda, nelle forme e nei modi della insinuazione al passivo fallimentare secondo le regole concorsuali. [ LEGGI TUTTO ]
Amministratore di fatto e azione di responsabilità nei confronti del solo amministratore di diritto
Il litisconsorzio fra più amministratori di una società è meramente facoltativo e non vi è obbligo per l’attore di procedere contro tutti gli amministratori, né tanto meno di farlo in unico processo (nella specie si tratta di un caso in cui l’azione di responsabilità verso un amministratore di diritto e un amministratore di fatto veniva riassunta, a seguito di fatto interruttivo, nei soli confronti dell’amministratore di diritto, il quale eccepiva per tale ragione l’intervenuta estinzione del processo nei suoi confronti). [ LEGGI TUTTO ]