In caso di contraffazione di marchio, la sola esistenza di un provvedimento cautelare, avente natura provvisoria e non definitiva, emessa dal giudice di un primo stato non impedisce la promozione di un giudizio di merito avanti al giudice di un diverso stato
In un caso di contraffazione di marchi, il solo provvedimento cautelare emesso dal Giudice di un primo Stato membro (nel caso, il Tribunale di Stoccarda), quando non sia stato presentato reclamo contro detto provvedimento, né sia stato introdotto il giudizio di merito finalizzato all’accertamento della contraffazione, non impedisce la promozione del giudizio di accertamento negativo di contraffazione davanti al Giudice di un secondo Stato membro (nel caso, il Tribunale di Bologna) in quanto solo nel caso di instaurazione del giudizio di merito davanti al Giudice del primo Stato avrebbe potuto ritenersi la prevenzione dell’azione proposta dinanzi a quel Giudice, a partire dalla data di deposto del ricorso cautelare, rispetto alla azione di accertamento negativo proposta dinanzi al secondo Giudice.
Duplicazione di giudizi cautelari e abuso del processo
La condotta di una parte che proponga la medesima domanda cautelare ad autorità giudiziarie diverse, insistendo, sulla base dei medesimi fatti lesivi, per l’accoglimento della domanda, persino dopo l’emissione da parte del giudice, preventivamente adito, di un [ LEGGI TUTTO ]