Criteri di interpretazione della clausola compromissoria e impugnazione del lodo arbitrale
La qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale deve desumersi da un complesso di elementi, quali il dato testuale, la volontà delle parti e il comportamento delle stesse, onde accertare se mediante la previsione della clausola compromissoria esse abbiano voluto ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di una sentenza oppure se abbiano inteso affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà. Ai fini del discrimine tra le due figure, si è ritenuto che non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l’arbitrato irrituale e per escludere quello rituale né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità, né la previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedura, dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell’arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l’attività del “giudicare” e con il risultato di un “giudizio” in ordine ad una “controversia” (cfr. Cass. n. 833 del 1999; Cass. n. 10805 del 2014). Pertanto, il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale non depone univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni (cfr. Cass. n. 11313 del 2018).
L’interpretazione della clausola compromissoria e del compromesso, alla stregua di ogni altra espressione della volontà delle parti, spetta esclusivamente al giudice di merito. La decisione sul punto, se basata su un’esatta applicazione delle regole di ermeneutica e correttamente motivata, non è soggetta a controllo in sede di legittimità.
Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso il lodo, ciò che conta è, altresì, la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come prevista dalle parti (cfr. Cass. n. 25258 del 2013).
Sull’impugnazione del lodo irrituale
L’annullamento del lodo emanato all’esito di un arbitrato irrituale deve essere domandato in via espressa e principale, non potendo le doglianze formulate nella prospettiva di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo su di esso fondato provocare una decisione demolitoria del lodo medesimo.
Con l’introduzione dell’art. 808 ter c.p.c., il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale, cristallizzandoli in un elenco tassativo e sottraendoli, quindi, all’individuazione ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza. I motivi di impugnazione del lodo debbono, quindi, intendersi tassativamente indicati nella citata disposizione. Di conseguenza, non possono essere oggetto d’impugnazione né l’eventuale violazione del termine per il deposito del lodo, né le eventuali errate valutazioni nel merito da parte dell’arbitro.
Nel giudizio arbitrale inerente all’accertamento della responsabilità dell’amministratore per il danno subito dal socio non sussiste litisconsorzio necessario della società.
Sul procedimento di quantificazione dell’equo premio per il dipendente inventore.
In materia di “equo premio” in caso di invenzione d’azienda, l’art. 64, quarto e quinto comma, c.p.i. prevede una fattispecie complessa composta da: (1) condanna generica emessa dal tribunale relativa all’an debeatur; (2) arbitraggio devoluto a un collegio di esperti, con [ LEGGI TUTTO ]
Nullità di lodo arbitrale in tema di divieto di concorrenza e responsabilità di amministratore di s.r.l.
La contraddittorietà delle disposizioni, di cui al n. 11 dell’art. 829 c.p.c., è riferibile al contrasto tra le diverse parti del dispositivo, non invece alla contraddittorietà della motivazione o al contrasto tra la motivazione del lodo e il suo dispositivo. Inoltre, il requisito previsto dall’art. 823, comma 1, n. 5 c.p.c. deve ritenersi rispettato quando sia possibile risalire alla ratio decidendi che sottende il lodo, prescindendo da un controllo sulla congruità della motivazione stessa.
Al fine di valutare la violazione del divieto di cui all’art. 2390 c.c., contestata a un amministratore di s.r.l. [ LEGGI TUTTO ]
Iscrizione al Registro delle imprese del lodo irrituale
La natura contrattuale del lodo irrituale non può ritenersi ostativa dell’iscrizione dello stesso al Registro delle imprese, posto che, da un lato, l’art. 34 del d.lgs n. 5/2013 al comma 5bis equipara, quanto all’iscrizione al Registro delle imprese, il lodo alla sentenza, senza distinzione tra lodo rituale e irrituale, dall’altro, [ LEGGI TUTTO ]
Efficacia della pronuncia arbitrale. Diritti parasociali e qualità di socio
La pronuncia arbitrale produce i suoi effetti sin dalla sua sottoscrizione e vincola le parti regolando il rapporto tra le stesse controverso, ma anche travolgendo i provvedimenti provvisori e anticipatori con essa incompatibili. Pertanto, in un procedimento di reclamo contro un provvedimento cautelare deve tenersi conto della pronuncia arbitrale, anche se impugnata, che ha escluso la qualità di socio di una delle parti, con la conseguente impossibilità per la stessa di far valere un patto parasociale.