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9 Dicembre 2020

La responsabilità dell’amministratore di fatto per condotte distrattive

L’amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un’investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale un’influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione.

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima, di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto alla mancata consegna delle giacenze di magazzino risultanti dalle scritture contabili, che hanno valore confessorio contro chi le ha redatte, tanto con riferimento all’amministratore di fatto, quanto con riferimento a quello di diritto. Resta a carico dell’amministratore convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle merci non restituite nell’esercizio dell’attività di impresa.