Responsabilità degli amministratori di srl per distrazioni patrimoniali
Grava su chi promuove il giudizio l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni, il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori convenuti l’onere di dimostrare l’adempimento ovvero la non imputabilità [ LEGGI TUTTO ]
Infondatezza del ricorso per la revoca in via cautelare di amministratore di s.r.l. in presenza di un conflitto endosocietario
Non può essere accolto il ricorso volto ad ottenere la revoca in via cautelare di amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. quando non siano ravvisabili, in via di cognizione sommaria, condotte di mala gestio imputabili ai resistenti [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità di amministratore di s.r.l. e suo compenso
Laddove lo statuto di una s.r.l. preveda il diritto degli amministratori al solo rimborso spese (salvo diversa deliberazione dei soci), la relativa prestazione deve considerarsi gratuita ed eventuali pagamenti percepiti dall’amministratore a titolo di remunerazione (che non siano stati appositamente deliberati dai soci) devono considerarsi privi di giustificazione e devono essere restituiti. [ LEGGI TUTTO ]
Affitto d’azienda e azione per i canoni insoluti
Il mancato pagamento dei canoni di affitto e di locazione rimasti insoluti non costituisce atto di mala gestio dell’amministratore direttamente causativo della lesione del diritto di credito, ma mero inadempimento [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per distrazione di beni sociali
Responsabilità dell’amministratore e socio di srl per svolgimento di attività in concorrenza
L’azione di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. e la conseguente richiesta risarcitoria promossa contro l’amministratore e socio di s.r.l. per aver violato i doveri di corretta amministrazione, sia ostacolando la corretta distribuzione e commercializzazione del prodotto della società attrice sul mercato, sia organizzando una parallela linea di produzione e contraffazione di detto prodotto, deve essere rigettata qualora [ LEGGI TUTTO ]
Revoca del socio accomandatario dalla facoltà di amministrare
Il socio accomandatario che ometta di fornire idonea dimostrazione, sia pure alla stregua della cognizione sommaria prevista per la delibazione cautelare, d’aver tenuto le scritture contabili e la documentazione giustificativa della gestione sociale nonchè di aver corrisposto al socio accomandante gli utili rinvenienti dalla gestione, [ LEGGI TUTTO ]
Cessione dell’azienda da parte di amministratore di società fallita
Deve reputarsi responsabile per mala gestio l’amministratore che poco prima del fallimento della società amministrata ceda l’intera azienda a un’altra società con prezzo dilazionato nel tempo, in assenza di garanzie, e poi non saldato dalla società acquirente, nei confronti della quale nessuna azione di recupero veniva intentata. Il danno imputabile derivante da tale condotta va individuato nel valore dell’azienda ceduta.
Revocabilità dell’amministratore di S.r.l. solo in presenza del periculum derivante dalla sua attività gestoria e principio della business judgement rule
La revoca in sede cautelare di un amministratore di s.r.l. presuppone la configurabilità di un danno “potenziale” derivante alla società dalla permanenza in carica dell’amministratore, configurabilità in difetto della quale non potrebbe nemmeno dirsi sussistente il requisito del periculum.
La mancanza di preventiva informazione dei soci non gestori non connota l’attività gestoria come arbitraria, in quanto l’art. 2476 c.c. non impone agli amministratori di S.r.l. alcun dovere di informazione in merito ad ogni affare sociale preventivamente e indipendentemente da una specifica richiesta dei medesimi soci.
Non è censurabile la valutazione del giudice di primo grado che non si è limitato a invocare il principio c.d. business judgement rule per escludere ogni sindacabilità delle operazioni poste in essere dall’amministratore, ma ha concluso per la non arbitrarietà della stessa sulla scorta dei complessivi elementi processuali.