In caso di inadempimento al mandato fiduciario di tipo romanistico, al fiduciante residua solo la tutela obbligatoria
Se una impresa non ha ad oggetto quello di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi, soggetta alla vigilanza ministeriale, regolata dalla L. 1966/1939 e successive disposizioni primarie e secondarie, non può essere ricondotta nel novero delle società fiduciarie. Ne discende che il mandato fiduciario conferito a quest’ultima deve essere inquadrato nell’istituto della fiducia romanistica che implica intestazione reale in capo al fiduciante del bene che ne è proprietario, per effetto della quale la società, in qualità di interposto, acquista a tutti gli effetti la titolarità delle azioni o delle quote del fiduciante, al quale residua, in ipotesi di inadempimento al mandato fiduciario, solo una tutela obbligatoria risarcitoria e non reale.
Sulla intestazione fiduciaria di quote di s.r.l. come interposizione reale di persona
In tema di compravendita di partecipazioni societarie, se si ritiene che il contratto di cessione di quote dal debitore (A) ad altro soggetto (B) sia oggetto di simulazione assoluta, la situazione debitoria di A è rimasta invariata (in quanto egli è titolare effettivo delle quote), così [ LEGGI TUTTO ]
La clausola arbitrale non esclude la previa sospensione cautelare della delibera da parte del Tribunale, ma preclude una pronuncia di merito
La clausola compromissoria valida a sensi di legge, pur non precludendo all’impugnante, in difetto di attuale costituzione dell’organo arbitrale, di chiedere la sospensione della delibera assembleare impugnata secondo la norma generale dell’art. 669-quinquies c.p.c., esclude [ LEGGI TUTTO ]
Natura obbligatoria della “proprietà” fiduciaria “revocabile” ad nutum
La “proprietà” fiduciaria – che trova fonte in un mandato fiduciario revocabile ad nutum – si sostanzia in una pluralità di rapporti di carattere obbligatorio fra il fiduciario (= «soggetto apparente proprietario») e il/i fiduciante/i, con la conseguenza che non è suscettibile di rivendica ed è compromettibile in arbitri, non configurandosi il problema dell’efficacia erga omnes della clausola arbitrale.
Pactum fiduciae e revoca dell’amministratore
Il compimento da parte di un amministratore di un atto puramente distrattivo del patrimonio sociale costituisce giusta causa di revoca. Tale condotta è infatti espressione dell’incapacità dell’amministratore di distinguere l’interesse della società da quella del socio o dei terzi, nonché [ LEGGI TUTTO ]