Giurisdizione del giudice italiano in caso di vendite online e carenza di capacità distintiva
Deve ritenersi operare sul territorio italiano una società che abbia il sito internet con dominio “.it” e abbia lo stesso integralmente pubblicato in lingua italiana, e permetta al consumatore di ordinare i prodotti direttamente dall’Italia, con consegna sul medesimo territorio, dovendo quindi così concludersi che l’offerta di prodotti tramite tale sito internet sia rivolto, in via principale, agli utenti italiani.
Deve essere escluso dalla registrazione ai sensi dell’art. 7 Reg. UE 1001/2017 un segno denominativo, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, restando indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano o meno sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche. Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche.
Un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che possano giustificare l’assenza di carattere distintivo: ne consegue che deve essere accolta la domanda di nullità del marchio europeo denominativo “BIOLINDO” per assenza di capacità distintiva del segno, relativamente ai prodotti contenuti nella classe 3 della classificazione di Nizza (Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; Saponi; Profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Dentifrici), in quanto univocamente composto da indicazioni che descrivono specifiche caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7 lett. b) e c) del Regolamento UE n. 1001/2017.
Imperativo di disponibilità di segni descrittivi e/o funzionali e presupposti di tutela contro la concorrenza sleale confusoria
Il divieto di registrabilità di alcuni segni previsto dall’art. 13 CPI riguarda non solo le denominazioni generiche del prodotto o servizio, ma anche i “segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, il valore” del prodotto o servizio stesso, riferendosi [ LEGGI TUTTO ]
Parole straniere, marchi descrittivi e imperativo di disponibilità
Per l’esigenza generale di evitare una concorrenza sfalsata, è implicito nel sistema di protezione dei segni distintivi un “imperativo di disponibilità” che impone che taluni segni possano essere [ LEGGI TUTTO ]
Proteggibilità di elementi descrittivi in un marchio
L’inserimento di segni descrittivi in un marchio registrato [ LEGGI TUTTO ]
Classe di registrazione del marchio ed estendibilità (o meno) della tutela ai servizi non affini
L’ambito di tutela del marchio registrati può essere esteso anche ai servizi non affini, qualora si tratti di un marchio rinomato.
La registrazione di marchi formati da un segno simile a una indicazione descrittiva, unitamente ad altri elementi di differenziazione, non è idonea [ LEGGI TUTTO ]
Violazione del diritto di immagine
L’abusiva e non autorizzata pubblicazione dell’immagine altrui determina un danno risarcibile di natura patrimoniale, comportando il venir meno per l’interessato della possibilità di offrire l’uso del proprio ritratto per pubblicità di prodotti o servizi analoghi. In mancanza di dimostrazione di una specifica voce di danno patrimoniale, [ LEGGI TUTTO ]
Contraffazione di marchio e “confondibilità inversa”
Due marchi simili o identici tra loro devono ritenersi confondibili – e perciò soggetti alla disciplina di cui all’art. 20 cpi – non solo quando vi sia il rischio che i beni o servizi del marchio registrato successivamente siano ricollegati all’azienda titolare del marchio anteriore, ma anche nel caso inverso in cui i beni o servizi del marchio anteriore siano associati dai consumatori al titolare del marchio successivo, fenomeno che si verifica quando la forza e la notorietà generale dell’azienda titolare del secondo marchio è tale, da indurre i consumatori a ritenere che anche i prodotti o servizi del titolare del primo marchio provengano o siano ricollegabili all’azienda leader sul mercato (cd reverse confusion). [ LEGGI TUTTO ]
Marchio debole e marchio forte e intensità della tutela
La nozione di identità di segno distintivo, rilevante ai fini della fattispecie considerata dall’art. 20, lett. a), c.p.i., presuppone la simmetria sostanziale e numerica dei componenti degli elementi posti in comparazione. Il rischio di associazione tra i segni ex art. 20 lett. b) c.p.i. si verifica allorquando il consumatore, pur rendendosi conto che i segni distintivi in conflitto sono di titolarità di due imprese diverse e che pertanto [ LEGGI TUTTO ]