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Sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza. Il caso Mario Valentino vs Valentino Spa

Ai fini della sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 373 c.p.c., la valutazione giudiziale è essenzialmente circoscritta al riscontro della sussistenza di un “grave e irreparabile danno” in conseguenza dell’esecuzione della sentenza. Secondo l’interpretazione consolidata della norma, si qualifica come ‘grave’ il danno che ecceda il pregiudizio necessario che il debitore normalmente subisce dall’esecuzione della sentenza, determinando uno squilibrio tra i vantaggi che può ricavare il creditore dall’esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all’altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all’esecuzione forzata. Il requisito dell’irreparabilità sussiste quando il pregiudizio sia insuscettibile di restitutio in integrum allorché il provvedimento impugnato venga cassato. [Nel caso di specie, il pregiudizio che deriverebbe dalla modificazione, protrattasi da lunghissimo arco di tempo, dell’uso di marchi notori, vietando l’uso congiunto di marchi rientranti nella titolarità della ricorrente in relazione ai beni riconducibili alla classe 18, può ritenersi irreversibile, implicando la necessità di rimodulare su scala mondiale le collezioni di borse, venendo ad incidere sulla percezione del pubblico di riferimento e sui rapporti in essere con i licenziatari.]

2 Aprile 2021

Contraffazione del marchio e concorrenza sleale per appropriazione di pregi: il caso Ferragamo

Ricorre la fattispecie di appropriazione di pregi quando un imprenditore fa propri, profittandone e veicolandoli sui suoi prodotti, pregi in realtà appartenenti e coessenziali a beni di diversa provenienza. La concorrenza sleale deve, comunque, consistere in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull’attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale; con la conseguenza che l’illecito non può derivare dal danno commerciale in sé, né nel fatto che una condotta individuale di mercato produca diminuzione di affari nel concorrente, in quanto il gioco della concorrenza rende legittime condotte egoistiche, dirette al perseguimento di maggiori affari, attuate senza rottura delle indicate regole legali della concorrenza. [Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente la lamentata contraffazione del marchio “Gancini”; parte attrice ha comprovato di essere titolare di detto marchio, registrato sia in sede comunitaria, che in sede nazionale].

Vendita online di kit adesivi raffiguranti il marchio Red Bull: contraffazione del marchio e concorrenza sleale

Con riferimento alla concorrenza sleale ex art. 2598 co. 1 n. 1 c.c., sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, va condiviso il principio per cui la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c., cioè a dire che va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione se le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno o del brevetto. In buona sostanza, dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno o del brevetto, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito, prima che la natura (reale o personale dell’azione) o i presupposti (il rapporto di concorrenza, l’idoneità dannosa, l’elemento psicologico) o le sanzioni previste dalle due tutele. [Nella fattispecie, pertanto, l’illecito concorrenziale è assorbito dalla contraffazione del marchio, per l’identità della condotta e la mancata allegazione di una connotazione confusoria ulteriore rispetto all’uso di segno uguale o simile. In definitiva, va affermato che la vendita on-line da parte della convenuta di kit di adesivi recanti i marchi registrati dell’attrice integra esclusivamente contraffazione ai sensi dell’art. 20 lett. a) (segno identico per prodotto identico) e lett. c) (segno identico per prodotti anche non affine, essendo il marchio rinomato) CPI.]

 

4 Febbraio 2020

Ferrari vs Philipp Plein: uso illecito del marchio notorio da parte dell’influencer per finalità commerciali

L’uso dei marchi da parte dell’influencer dovrebbe ritenersi lecito: a) quando è stato autorizzato dal titolare del segno distintivo; b) nelle ipotesi in cui le immagini esposte possano comunicare – in capo al pubblico – un significato diverso da quello pubblicitario e commerciale, e cioè siano descrittive di scene di vita dell’influencer o di terze persone. Detta liceità discenderebbe dall’ovvia considerazione secondo cui la pubblicazione di scene di vita quotidiana implicano l’inevitabile l’esposizione dei segni distintivi dei prodotti normalmente usati dal soggetto rappresentato per compiere l’azione pubblicata. Diversamente, deve ritenersi abusivo l’uso del marchio quando le immagini riprodotte dall’influencer non possano trovare altro significato – in capo ai fruitori dei social media – che quello commerciale e pubblicitario. Ciò si verifica quando l’esposizione del marchio: a) venga accompagnata da inserzioni o didascalie espressamente pubblicitarie; b) venga pubblicato in un contesto (si pensi ad un sito o ad un profilo instagram o altri social media) che risulti prevalentemente indirizzato alla comunicazione pubblicitaria, e cioè contenga primariamente messaggi commerciali; c) compaia in immagini che – di per sè – non possano avere altro significato che l’esposizione di un prodotto a scopi commerciali, e non già scene di vita dell’influencer o di terzi. [Nel caso di specie, l’immagine di alcune calzature esposte sul cofano di un’autovettura non descrive un momento di vita quotidiana, pertanto è palese la volontà dello stilista/influencer di accostare abusivamente il proprio prodotto al brand dell’azienda automobilistica, nel tentativo di giovarsi dell’immagine prestigiosa di quest’ultima.]

3 Novembre 2017

Nullità del marchio registrato per notorietà qualificata del marchio di fatto anteriore

Il marchio di fatto HOEPLI, usato per decenni per contraddistinguere la attività ed i prodotti editoriali, con diffusione a livello nazionale, gode di notorietà qualificata, idonea a privare di novità ogni successiva registrazione da parte di terzi ai sensi del combinato degli artt. 12 lett a) e 25 lett. a) c.p.i. [MASSIMA DI SPECIE].

21 Giugno 2016

Idoneità del nome di dominio a recare pregiudizio nei confronti di un marchio notorio

In tema di diritto d’autore, a fronte del riconoscimento offerto dall’art. 12 l.d.a. del diritto esclusivo del titolare all’utilizzazione economica dell’opera, l’art. 100 l.d.a. precisa che [ LEGGI TUTTO ]

9 Maggio 2016

Contraffazione di marchio notorio e concorrenza sleale.

Il titolare del marchio registrato gode di tutela qualora un terzo utilizzi un marchio uguale o simile per prodotti analoghi, secondo quanto previsto dall’art. 20.1 a) e b) c.p.i.; presupposto della contraffazione è la confondibilità tra [ LEGGI TUTTO ]

21 Settembre 2015

Tutela extramerceologica del marchio notorio

La notorietà dei marchi registrati dalla ricorrente rende superflua ogni questione sulla affinità o meno dei prodotti commercializzati dalla resistente rispetto ai beni per i quali sono stati registrati i marchi, poiché [ LEGGI TUTTO ]

16 Maggio 2015

Tabelle di concordanza e marchi notori

La tecnica di commercializzazione attraverso “tabelle di concordanza” o di “equivalenza” determina una violazione dei diritti esclusivi spettanti al titolare del marchio ai sensi dell’art.20, comma 1, lettera a) c.p.i.. L’intento contraffattorio dei marchi altrui viene implicitamente riconosciuto allorché si ricorre a un disclaimer che confessa l’intento di [ LEGGI TUTTO ]