Abuso di maggioranza
I canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti assurgono a parametri della verifica sostanziale a legge delle delibere assembleari delle società, delineando, correlativamente, la figura dell’abuso o dell’eccesso di potere a danno dei soci di minoranza. La loro applicazione consente di invalidare delibere che, se ad una valutazione formale e scansionata dei singoli passaggi, appaiono perfettamente legittime, disvelano, ove valutate invece in termini sostanziali ed unitari, la volontà fraudolenta della maggioranza di ledere gli interessi dei soci di minoranza o di perseguire interessi extrasociali. I presupposti identificativi di tale vizio sono stati codificati dalla giurisprudenza che li ravvisa, alternativamente, nell’assenza di giustificazione della delibera medesima in un interesse della società, ovvero nella ricorrenza di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza di ledere gli interessi dei soci di minoranza (si veda in particolare, in parte motivata, Trib. Roma sez. Imprese, 5/10/15, alla cui stregua: “l’abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell’atto dallo scopo economico – pratico del contratto di società per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. I due requisiti testé evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa”).
È configurabile l’abuso della (regola della) maggioranza relativamente alla determina con cui siano modificati i quorum deliberativi previsti dallo statuto per le modificazioni dell’atto costitutivo e l’approvazione di decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, quando la relativa delibera sia approvata col voto determinante del soggetto che così verrebbe a detenere il potere di modificare da solo la struttura organizzativa dell’impresa societaria.
Diritto di recesso per la modifica dei quorum deliberativi dell’assemblea
La delibera dell’assemblea straordinaria che modifichi i quorum assembleari non legittima il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, lett. g) c.c., in quanto attiene alla formazione della maggioranza e incide solo indirettamente sul diritto di voto e partecipazione. [ LEGGI TUTTO ]