Decadenza e motivi legittimi per impedirla: esclusione di situazioni riferibili solo alla persona fisica in sé
Per evitare la decadenza per non-uso, il marchio deve essere effettivamente utilizzato sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato. Ai fini della valutazione dell’utilizzo, non è necessario considerare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente l’effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato. Infatti, quello che rileva è un impiego del marchio concreto e reale, non simbolico e/o sporadico, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull’origine del Prodotto. Secondo la giurisprudenza prevalente, l’uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare: (i) un’effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico; (ii) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti. Dunque, la preparazione e la progettazione del lancio sul mercato di un prodotto contraddistinto dal marchio non sono sufficienti a costituire un uso “esterno” e quindi a salvare il marchio dalla decadenza.
Le precarie condizioni di salute del titolare del marchio, che non ha potuto utilizzare il proprio segno distintivo, non costituiscono un motivo legittimo idoneo ad impedire la decadenza ai sensi dell’art. 24, co.1, ultimo capoverso, c.p.i. Infatti, l’uso del segno distintivo, riferibile ad una realtà imprenditoriale e non alla persona fisica in sé, può essere compiuto anche attraverso terzi, ad esempio attraverso la concessione di licenze. Pertanto, solo ostacoli dotati di un legame sufficientemente diretto con il marchio, indipendenti dalla volontà del titolare dello stesso e, tali da renderne l’uso impossibile, possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire il rimedio della decadenza
Distribuzione selettiva, esaurimento del diritto di marchio e vendita online
L’art. 5, comma 2 c.p.i. è una norma di salvaguardia che consente al titolare del marchio, anche quando abbia “consumato” i suoi diritti di esclusiva, di intervenire per evitare che, in presenza di determinate condizioni, a causa del comportamento del terzo la [ LEGGI TUTTO ]
Il principio dell’esaurimento del marchio e importazioni parallele nell’ambito di un rapporto di distribuzione selettiva
Il principio dell’esaurimento consente al titolare dei diritti di proprietà industriale l’esercizio dell’esclusiva con la prima immissione in commercio del prodotto, impedendola, invece, con riguardo ai successivi atti di circolazione del medesimo, perché [ LEGGI TUTTO ]