La natura della prestazione e il relativo tempo di adempimento dell’obbligazione
L’edificazione di due palazzine, per sua natura, non è una prestazione il cui adempimento potrebbe essere immediatamente richiesto, necessitando l’opera di un tempo fisiologico di esecuzione. Il riferimento alla “natura della prestazione” si rinviene nel testo dell’art. 1183, comma 1, c.c. relativo al tempo di adempimento delle obbligazioni, che, dopo aver disposto che se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, “il creditore può esigerla immediatamente”, aggiunge che qualora, tuttavia, “in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”.