Responsabilità per falso da prospetto, false informazioni finanziarie e di bilancio
In tema di risarcimento del danno da perdita di chance occorre tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento di danno e si deve adeguatamente valutare il grado di incertezza dell’una e dell’altra, muovendo, prima, dalla necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l’evento, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, l’accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev’essere provata la serietà e apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio e procedendo, poi, all’identificazione dell’evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato in quanto la perdita di chance consiste nella perdita non del bene della vita in sé, ma della mera possibilità di conseguirlo; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto a un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente.
Il bilancio e le relazioni periodiche contengono le informazioni contabili costituenti lo strumento principale utilizzato dai terzi, dai soci e dagli investitori per compiere consapevolmente le proprie scelte di investimento e disinvestimento. Secondo un criterio di regolarità causale, ex art. 1223 c.c., si deve ritenere che gli investitori compiono scelte di acquisto o disinvestimento di strumenti finanziari in base a tali informazioni contabili ovvero dai prospetti informativi in caso di sollecitazione all’investimento. Cosicché, se le informazioni sono state fuorvianti e dall’investimento o mancato disinvestimento ne è conseguito un pregiudizio patrimoniale, il pregiudizio si presume causalmente ricollegabile, secondo un alto grado di probabilità logica e di razionalità, alle false informazioni contenute nei documenti informativi diffusi dalla società del danno deve ritenersi responsabile la società. Sussiste, quindi, una presunzione di nesso di causalità tra la scelta di investimento/disinvestimento e l’informazione data al pubblico dall’emittente. La presunzione è suscettibile però di prova contraria se si dimostra e risulta dagli atti del processo, anche alla luce delle condotte tenute dall’investitore successivamente al disvelamento della informazione decettiva, l’irrilevanza delle informazioni date al mercato in rapporto alla scelta concreta dell’investitore specifico.
L’intervenuto trasferimento dell’azione civile nel processo penale, sia esso qualificato come impeditivo alla prosecuzione del primo processo o estintivo dello stesso, opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio, perché comporta, a norma dell’art. 75 c.p.p., la rinuncia agli atti del giudizio civile, con conseguente effetto estintivo ex art. 306 c.p.c. e 75 c.p.p.
La sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., presuppone l’esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti e autonomi, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. Ciò tenuto conto che: (i) l’art. 295 c.p.c. allude a un rapporto di stretta affinità-consequenzialità fra due possibili statuizioni e, quindi, in coerenza con l’obiettivo di evitare un conflitto tra giudicati, non a un mero collegamento tra diverse statuizioni (per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti da risolvere per la loro adozione) bensì ad un collegamento logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere; tale rapporto ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti un fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie, sicché, occorre garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato, con portata pregiudiziale in senso stretto e vincolante sulla causa pregiudicata.
La ripartizione dell’onere probatorio e la rilevanza del nesso causale nell’azione di responsabilità
Chi agisce per il risarcimento del danno deve allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e concreto, cioè – nel contesto di un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore – il depauperamento del patrimonio sociale, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente. Incombe viceversa sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti. È pacificamente accolto in giurisprudenza il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l’opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l’accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente, come regola generale, di limitare l’entità del risarcimento all’effettiva e diretta efficienza causale dell’inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nella s.r.l., il dovere di agire informato e il nesso causale
L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità deve essere deliberato, anche nelle società a responsabilità limitata, dall’assemblea dei soci e la mancanza di tale presupposto, incidente sulla legittimazione processuale del rappresentante della società, può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice. L’autorizzazione assembleare, dunque, si pone come requisito necessario per attribuire al legale rappresentante della società la legittimazione processuale e la volontà dei soci deve necessariamente essere espressa mediante una deliberazione da assumersi nell’assemblea in sede ordinaria, non essendo ammesse forme equipollenti.
Anche l’amministratore di s.r.l. ha l’obbligo di agire in modo informato ai sensi dell’art. 2381, co. 6, c.c. dovendosi osservare, al riguardo, che tale obbligo si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica per conseguire al meglio l’oggetto sociale o per prevenire, eliminare o attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui sia o debba essere a conoscenza, nonché, dall’altro lato, nell’obbligo di informarsi affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire sia fondata sulla conoscenza della situazione aziendale.
In tema di responsabilità degli amministratori, il riferimento al nesso causale tra la condotta e il danno conseguito è rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente, come regola generale, di limitare l’entità del risarcimento all’effettiva e diretta efficienza causale dell’inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva. Difatti, in termini di ripartizione dell’onere probatorio, incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. L’analisi del nesso causale si definisce mediante un duplice giudizio, il primo diretto all’individuazione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, e il secondo diretto, di contro, a determinare l’entità del danno cagionato, che costituisce l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria. Ne consegue che, prima facie, il concetto di causalità viene in evidenza sotto un profilo meramente materiale o di fatto, essendo teso – analogamente a quanto previsto in ambito penale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. – a descrivere l’evento lesivo, mentre sotto il secondo profilo la causalità deve essere riletta in chiave quantificatoria, come può desumersi dall’art. 1223 c.c. In tale seconda fase trova applicazione la teoria della causalità adeguata o regolarità causale che attribuisce rilievo, all’interno delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l’evento, non appaiano del tutto inverosimili, su un giudizio formulato in termini ipotetici. Un evento è, quindi, da considerare cagionato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della condicio sine qua non), nonché (in virtù del criterio della cosiddetta causalità adeguata) dando rilievo, all’interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili.
Domanda risarcitoria nei confronti dei revisori e nesso causale tra attività di revisione e danno lamentato
Qualunque sia la connotazione della responsabilità invocata in un’azione risarcitoria, la struttura della fattispecie postula che tra la condotta inadempiente o contra ius addebitata al danneggiante e il danno patito dal danneggiato sussista un nesso di causalità, seppur ‘adeguata’ e di carattere probabilistico, tale per cui sia allegato e dimostrato dall’attore (su cui incombono entrambi detti oneri) che la condotta commissiva ed omissiva del convenuto sia stata, se non la causa determinante, quantomeno una concausa efficacemente concorrente della lesione subita nella propria sfera giuridico-economia. Sicché, nel caso di azione risarcitoria promossa nei confronti dei revisori legali da parte di terzi entrati in contatto con la società revisionata, a prescindere che la domanda sia proposta ex art. 15 d.lgs. n. 39/2010 ovvero ex art. 2043 c.c., grava sull’attore fornire la prova che l’inadempimento dei revisori agli obblighi su di essi incombenti si sia posto in diretta relazione causale con il danno lamentato [nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del revisore non ravvisando la prova che l’asserito inadempimento del revisore si sia posto in diretta relazione causale con la decisione dell’attrice di acquistare azioni della società revisionata, poi messa in l.c.a.].
Nesso causale tra condotta dell’amministratore e danno, conseguenze della mancata dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio
L’azione ex art. 146 l. fall. presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l’apertura del fallimento, in capo al curatore.
La responsabilità dell’amministratore sussiste solo in presenza (i) della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (iii) di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno. Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale (e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.
L’inadempimento rilevante nell’ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno sicché l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Sull’attore grava l’onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono perciò al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità.
L’amministratore ha l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.
L’investimento del socio o del terzo sulla base di bilanci non veritieri e l’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c.
L’azione di responsabilità prevista dall’art. 2395 c.c. può essere esperita dal socio o dal terzo al fine di ottenere il risarcimento del danno subìto dalla condotta illecita degli amministratori. Tale azione richiede non solo l’accertamento della condotta contraria alla legge ma altresì la prova del nesso causale che lega il soggetto al pregiudizio lamentato.
Per configurare, quindi, la responsabilità dell’amministratore nei confronti del terzo acquirente delle partecipazioni sociali della società, non è sufficiente accertare che abbia concorso alla formazione di bilanci non veritieri ma è necessario verificare la presenza di un’incidenza causale della rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale della società sulla sua decisione di compiere l’investimento rivelatosi dannoso.
A tal fine, è indispensabile che il danneggiato fornisca la prova del carattere determinante delle informazioni non veritiere dell’amministratore rispetto alla sua decisione di investire.
Può, dunque, costituire fonte di responsabilità dell’amministratore per violazione del dovere di diligenza nell’esercizio dell’incarico solo la scelta di gestione dannosa e irragionevole derivante dalla mancata adozione delle cautele richieste nella valutazione del rischio tipico.
Azione individuale di responsabilità e efficienza causale del danno
L’inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente ai sensi dell’art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente.
Azione di responsabilità e finanziamenti in favore della società soggetta a direzione e coordinamento
In tema di azione di responsabilità esercitata dalla società avverso i componenti del consiglio di amministrazione, difetta il nesso causale tra l’addebito mosso a quest’ultimi – ai quali era stata attribuita una condotta negligente nel non aver richiesto la restituzione dei finanziamenti erogati in conto futuro aumento di capitale a favore della società controllata, pur avendo questa deciso di non procedere all’aumento di capitale – e il danno lamentato, consistente nella differenza tra i finanziamenti erogati ed il ricavato dalla vendita delle azioni in cui erano stati convertiti i finanziamenti a seguito di un successivo aumento di capitale della controllata. Deve infatti osservarsi che, anche ove fosse stata formulata, la richiesta di restituzione dei finanziamenti nei confronti della società eterodiretta non avrebbe potuto trovare seguito, considerati il carattere postergato, ex art. 2497 c.c., dei versamenti eseguiti dalla controllante e la situazione di illiquidità della controllata, che avrebbe potuto determinare il suo fallimento, qualora si fosse proceduto con la restituzione dei finanziamenti, con conseguente totale svalutazione della partecipazione della prima nel capitale sociale della seconda.
Azione di responsabilità esperita dal socio di s.r.l. contro l’amministratore unico e presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili
In ipotesi di accertamento fiscale basato sulla presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili in una società di capitali a ristretta base sociale, il socio non può per ciò solo far valere un danno diretto nei confronti degli amministratori, che [ LEGGI TUTTO ]
Azione sociale di responsabilità esercitata dalla società e dai creditori: legittimazione del curatore, prescrizione ed elementi costitutivi.
Nonostante il nuovo testo dell’art. 146 l.f. non richiami più gli artt. 2393 e 2394 c.c., l’azione esercitata dal curatore fallimentare assorbe e riunisce tanto l’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, quanto l’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale [ LEGGI TUTTO ]