Natura transattiva di un accordo e nullità della transazione
Per stabile se un accordo intercorso tra due o più parti abbia natura transattiva, ciò che rileva è l’esistenza di una res dubia, la finalità conciliativa dell’accordo e la conseguente concessione di reciproci benefici, come emerge dalla definizione del contratto di transazione data dall’art. 1965 c.c. e come costantemente affermato dalla giurisprudenza. Non rileva, invece, il nomen iuris dato dalle parti all’accordo.
In merito all’eventuale nullità di un negozio transattivo, la giurisprudenza di legittimità ha ermeneuticamente stabilito la piena validità di una transazione avente quale base un contratto nullo, specificando che vi è nullità della sola transazione relativa ad un contratto con causa illecita.