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Proporzionalità del provvedimento di nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.

Il provvedimento di nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 2409 c.c. è suscettibile di avere un notevole impatto sulla gestione della società. Ogni considerazione sulla proporzionalità della misura deve tenere conto della possibilità di adottare misure alternative, che non sussiste in caso di ristretto numero di soci, di partecipazione paritaria al capitale sociale tra quelli aventi posizioni conflittuali e di assenza di figure interne dotate di sufficiente autorevolezza ed autonomia per svolgere compiti di amministrazione, nonché tenuto conto della tipologia di irregolarità riscontrate.

La mancanza di esperienza dell’amministratore giudiziario nel settore in cui opera la società può essere supplita con la nomina di un manager munito di adeguati poteri, che agisca sotto la supervisione dell’amministratore giudiziario.

29 Luglio 2020

Inammissibilità della nomina dell’amministratore giudiziario per società di persone e adozione di provvedimenti atipici

Pur in presenza di adeguato fumus quanto alla violazione da parte dell’amministratore unico di società semplice degli specifici doveri di trasparenza e rendicontazione connessi alla carica (nella fattispecie, mancata redazione o redazione non conforme dei rendiconti e della relativa nota integrativa ai sensi degli artt. 2261-2262 c.c. e omessa convocazione dei soci in assemblea per l’approvazione dei medesimi) è esclusa l’ammissibilità della nomina dell’amministratore giudiziario per le società di persone, essendo ritenuta incompatibile – dato il diverso e più stringente regime di responsabilità patrimoniale rispetto alle società di capitali – l’individuazione dell’organo amministrativo, agli esiti della cui attività i soci sono patrimonialmente soggetti, da parte del Tribunale con provvedimento atipico non corrispondente ad alcuna pronuncia di merito adottabile in via contenziosa e come tale privo di ogni nesso di strumentalità rispetto all’azione di merito, dovendo dunque assumere la revoca i connotati dell’extrema ratio rispetto a qualsiasi altro provvedimento provvisorio in grado di assicurare il ripristino di una gestione sociale corretta e che tenga conto pienamente dei diritti del socio di minoranza.

18 Ottobre 2019

Obbligo degli amministratori di rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per l’adozione di rimedi adeguati

La condotta dell’amministratore che si limiti a verificare lo stato di crisi dell’impresa sociale, senza attivarsi prontamente per adottare i  rimedi necessari per il superamento dello stesso, non è di per sè in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art. 2086 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 14/2019.

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15 Novembre 2018

Inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la revoca di un amministratore di S.r.l.; “inconcepibilità” giuridica della revoca di un amministratore di fatto.

Quando è prevista, in relazione a una determinata fattispecie (“gravi irregolarità nella gestione della società”), una tutela cautelare tipica – qual è il ricorso per la revoca di amministratore di S.r.l. di cui all’art. 2476, comma 3°, c.c. – non è ammissibile una tutela cautelare atipica che tenda a ottenere un provvedimento cautelare che, adottando la cautela tipica, non sarebbe ammesso (cfr., in proposito, Trib. Milano, 20 settembre 2017; Trib. Milano 3 febbraio 2015; Trib. Ravenna, 25 novembre 2005). A ragionare altrimenti, infatti, si consentirebbe l’elusione di norme imperative: così è nel caso di specie considerando che parte ricorrente mira a conseguire con strumento atipico un risultato cautelare che, adottando lo strumento tipico, non sarebbe certamente ottenibile, cioè la nomina di un amministratore giudiziale alla società.

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11 Ottobre 2016

Denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità nell’organizzazione e nella gestione dell’impresa sociale

Fermo il principio di insindacabilità nel merito delle scelte gestorie, queste ultime devono comunque essere sempre ricondotte all’obbligo generale di diligente amministrazione ex art. 2392 c.c., il quale – oltre a richiedere l’adozione di cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste – impone altresì di ponderare l’incidenza di ogni scelta [ LEGGI TUTTO ]