Dichiarazione di nullità dell’atto costitutivo e sorte delle obbligazioni dei soci verso la società
La dichiarazione di nullità dell’atto costitutivo non comporta automaticamente il venir meno degli obblighi assunti dai soci nei confronti della società, ma – al contrario – qualora tali obbligazioni, siano esse principali o accessorie, non siano connesse alla prosecuzione dell’attività sociale, ma siano relative a obbligazioni dei soci verso la società, restano ferme ex art. 2332, co. 2, c.c. (che pure parla di “conferimenti”) in quanto derivanti dal contratto di società.